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Il conferimento della procura ad litem e il rapporto di patrocinio.

Il dualismo e la distinzione tra il conferimento della procura ad litem e il rapporto di patrocinio consente ed ha consentito alla giurisprudenza di rispondere alle eventualità, spesso esistenti, che le due realtà non coincidano. Soprattutto nei casi in cui il destinatario ultimo dell'atto, in caso di difesa, o di titolare formale del diritto, sia persona anziana, rispetto alla quale provvedano alla cura degli interessi, soggetti alla stessa legati da vincoli di parentela. La Cassazione, con la recente sentenza n. 2321 del 2015, ha ribadito gli effetti di tale dualismo specificando, in materia di pagamento di compenso all'avvocato, che la mancanza del conferimento di procura alle liti non costituisce affatto motivo ostativo al riconoscimento in favore del legale del diritto al compenso comunque maturato per l'attività giudiziale posta in essere. La Cassazione ha, infatti, ribadito che tra il conferimento della procura alle liti e l'affidamento dell'incarico esiste u...

Dal 26 maggio 2015 in vigore il Divorzio Breve.

Pubblicata l’11 maggio 2015 in Gazzetta Ufficiale la legge n. 55 del 2015 di modifica della legge n. 898 del 1970, comunemente chiamata Legge sul Divorzio. Le modifiche entreranno in vigore il 26 maggio 2015. Tre le grandi novità: Sarà possibile procedere al divorzio nel termine breve di dodici mesi con decorrenza dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. La comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizzi i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione. La...

Commemorazione vittime Tribunale di Milano presso il Tribunale di Roma

Il Presidente del Tribunale di Roma ha disposto la sospensione delle udienze per domani, mercoledì 15/4/2015, dalle per 11,00 alle ore 11,15 per consentire la partecipazione alla Commemorazione delle vittime del Tribunale di Milano che si svolgerà nei detti data ed orario nel cortile interno del Tribunale di Roma in Viale Giulio Cesare 54/b. La Camera Civile di Roma esprime il proprio profondo cordoglio per le vittime dei gravissimi fatti accaduti e raccogliendo gli inviti del Presidente del Tribunale di Roma e del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, invita tutti gli iscritti e tutti gli avvocati a partecipare alla Commemorazione.

Medico di base: risponde anche la ASL per il fatto illecito causato dal medico Convenzionato.

Interessante pronuncia della Corte di Cassazione che, in ambito di responsabilità per danni, riconosce la responsabilità anche della ASL, in conseguenza della condotta negligente del medico convenzionato. Il medico era stato convenuto in giudizio, insieme alla ASL, perché fosse accertata la sua responsabilità nell'esser intervenuto con estremo ritardo allorché chiamato dalla moglie del paziente, che presentava sintomi di ischemia cerebrale, e nel prescrivere poi cure del tutto inadeguate affinchè fossero condannati entrambi al risarcimento dei danni patiti dai medesimi attori a seguito della paralisi della parte sinistra del corpo della quale era rimasto affetto il paziente, con necessità di assistenza e cure continue, poi deceduto nel corso del giudizio di appello. La Cassazione, attraverso l’interpretazione specifica ed attenta della legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale, ribalta l'interpretazione del giudice di appello che, in riforma della sentenza del Tribunale ...

Conciliazioni e transazioni davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro.

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La direzione provinciale del lavoro svolge ancora un'importante funzionale conciliativa delle controversie in materia di lavoro. Tale aspetto risulta di rilievo, stante il dettato dell'articolo 2113 codice civile che prevede che le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c.,  non sono valide salvo che la conciliazione avvenga in determinate forme. Le forme previste e ammesse dal codice sono: -           In sede giudiziale innanzi al giudice di fronte al quale è stato instaurato il giudizio ex art. 185, 410, 411 cpc -           Nelle sedi sindacali ex art. 412- ter c.p.c.  previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla presunzione che la presenza del sindacato possa costituire garanz...

E il diritto di famiglia...

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La responsabilità genitoriale nel trattamento sanitario sul minore: la c.d. "firma contro il parere medico"

La problematica del consenso assume una particolare ed ulteriore più specifica fisonomia se la si affronti dal lato del trattamento sanitario nei confronti del paziente minorenne con particolare riferimento al comportamento che deve tenere il medico nei confronti degli esercenti la potestà sullo stesso, siano essi i genitori o eventuali tutori. Infatti è opportuno specificare il ruolo genitoriale rispetto al trattamento medico nei confronti del minore. Ai sensi dell’articolo 316 del codice civile, nella sua nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 154/2013 con decorrenza dal 7 febbraio 2014, la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, salvo il caso di lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale. In tale ultimo caso, peraltro motivato e documentato, la responsabilità è esercitata in via esclusiva dall’altro genitore. Entrambi quindi esercitano la responsabilità ...