Sì alla domanda congiunta di separazione e divorzio. Principio di diritto stabilito in un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.
Un coppia di coniugi, con ricorso congiunto depositato dinanzi al Tribunale di Treviso, hanno chiesto di pronunciare la loro separazione personale e dare le consequenziali disposizioni relative all'affido e alla collocazione della loro figlia minorenne e al contributo economico del genitore non collocatario in favore di quest'ultima e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Con lo stesso ricorso le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza La Sezione Prima civile della Cassazione, con la sentenza n.28727 del 16 ottobre 2023...