Il consenso informato nel paziente minorenne.
Torniamo su un tema già trattato diverso tempo fa ( link ), ma sempre di attuale importanza in quanto connesso all’esercizio della potestà genitoriale nella particolare ipotesi di manifestazione del consenso in luogo del minore. Ai sensi dell’articolo 316 del codice civile, la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, salvo il caso di lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale. In tale ultimo caso, peraltro motivato e documentato, la responsabilità è esercitata in via esclusiva dall’altro genitore. Entrambi, quindi, esercitano la responsabilità genitoriale e rappresentano i figli in modo congiunto: solo gli atti di ordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 320 codice civile, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) ...