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Il punto sulla polizza infortuni

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L'art. 12 della L. 247/2012 ha sancito per l'avvocato l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, così come di una polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori in conseguenza dell'attività svolta. Il DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n.242) , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284), ha disposto (con l'art. 19-novies, comma 1) la modifica dell'art. 12, comma 2 ha soppresso le parole "a sé". Rimane pertanto l'obbligo polizza a copertura degli infortuni ai propri collaboratori.