FINISCE LA PRESUNZIONE SUL LAVORATORE AUTONOMO: TOCCA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DIMOSTRARE, IN CASO DI MANCATA ANNOTAZIONE CONTABILE, CHE I PRELEVAMENTI RIGUARDINO ACQUISTI INERENTI LA PRODUZIONE DI REDDITO E CHE I VERSAMENTI SIANO RISCOSSI “IN NERO” NELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE!
La Cassazione sezione tributaria, nella recentissima sentenza n. 16440 del 5 agosto 2016, ha accolto il ricorso del contribuente professore universitario, esercente anche attività professionale di avvocato, con riferimento a maggiori redditi accertati, rimasti privi di giustificazione secondo l’Agenzia delle Entrate. La sentenza fa esplicito riferimento alla pronuncia di incostituzionalità dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi», pronunciata nella sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014. Infatti, l a Corte Costituzionale aveva specificato che la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della c...