FINISCE LA PRESUNZIONE SUL LAVORATORE AUTONOMO: TOCCA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DIMOSTRARE, IN CASO DI MANCATA ANNOTAZIONE CONTABILE, CHE I PRELEVAMENTI RIGUARDINO ACQUISTI INERENTI LA PRODUZIONE DI REDDITO E CHE I VERSAMENTI SIANO RISCOSSI “IN NERO” NELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE!
La Cassazione sezione tributaria, nella recentissima sentenza n. 16440 del 5 agosto 2016, ha accolto il ricorso del contribuente professore universitario, esercente anche attività professionale di avvocato, con riferimento a maggiori redditi accertati, rimasti privi di giustificazione secondo l’Agenzia delle Entrate.
La sentenza fa esplicito riferimento alla pronuncia di incostituzionalità dell’art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi», pronunciata nella sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014.
Infatti, la Corte Costituzionale aveva specificato che la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.
Inoltre, la non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria.
Infine, la norma non può trovare giustificazione nell’esigenza di combattere l’evasione fiscale rilevante nel settore in quanto essa trova una risposta nella recente produzione normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari che oltre ad essere uno strumento di lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita, persegue il dichiarato fine di contrastare l’evasione o l’elusione fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti che si possono prestare ad operazioni in nero.
La Cassazione, già con la sentenza n. 23041 del 2015, proprio sulla scorta di tale pronuncia costituzionale, aveva ribadito che non fosse più ipotizzabile l’equiparazione tra attività professionale e attività di impresa in relazione a tale presunzione, facendola definitivamente venir meno sia con riferimento ai prelevamenti sia ai versamenti operati sui conti correnti bancari quali ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo o anche dal professionista intellettuale, che la citata disposizione poneva.
Si sposta, quindi, sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi, e che i versamenti (pure essi non risultanti dalla scritture contabili) corrispondano, invece, ad importi riscossi nell'ambito dell'attività professionale.
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