No alla mediazione obbligatoria per la domanda riconvenzionale
Il Tribunale ha ritenuto quindi di operare il rinvio alla S.C., ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., ovvero il nuovo rinvio pregiudiziale per questioni di diritto (del quale abbiamo già parlato in questo articolo ) in ordine alla proponibilità della domanda riconvenzionale, quando la causa rientri tra quelle a mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 e la mediazione sia stata già effettuata, anteriormente alla prima udienza, in relazione alla domanda di parte attrice, ma non alla domanda riconvenzionale. La Suprema Corte, attraverso una disamina completa ed esaustiva della materia della mediazione e della ratio che ha ispirato il legisaltore ha specificato che la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l’utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l’istituto non può essere utilizzato in modo dis...