L'istanza per lite temeraria: quando è possibile formularla. Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25478 del 21/09/2021 pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.: . L’istanza con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto l’esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale. In caso di maturate preclusioni nel giudizio di cognizione, la domanda, ancora proponibile secondo la Suprema Corte, andrà posta al giudice dell’esecuzione; e solamente quando sussi...