L'istanza per lite temeraria: quando è possibile formularla. Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25478 del 21/09/2021 pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.: .
L’istanza con la quale si chieda il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto l’esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo, successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio in cui si è formato o deve divenire definitivo il titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente e non vi siano preclusioni di natura processuale.
In caso di maturate preclusioni nel giudizio di cognizione, la domanda, ancora proponibile secondo la Suprema Corte, andrà posta al giudice dell’esecuzione; e solamente quando sussista un’ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto alla proposizione della domanda anche in sede di opposizione all’esecuzione, potrà esserne consentita la proposizione in un giudizio autonomo.
La Suprema Corte, pertanto, specifica tutti i contesti, con le relative motivazioni in cui è possibile proporre l'istanza ex art. 96 comma 2 c.p.c. che prevede la possibilità, su istanza della parte danneggiata, di una condanna dell'attore o del creditore procedente al risarcimento del danno nel caso in cui il giudice accerti l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, avendo lo stesso agito senza la normale prudenza.
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