Responsabilità civile dei magistrati: parola alla Corte Costituzionale.
Con l'ordinanza interlocutoria n. 31321 del 03/11/2021 in tema di responsabilità civile dei magistrati, la Terza Sezione civile ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale: 1) dell’art. 2, comma 1, della l. n. 117 del 1988, nel testo originario, nella parte in cui , prevedendo che colui il quale abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento posto in essere dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni possa agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, limita la risarcibilità dei danni non patrimoniali ai soli casi di privazione della libertà personale; 2) dell’art. 2, comma 1, lett. a) , della l. n. 18 del 2015, nella parte in cui non dispone l’applicazione della modifica introdotta all’art. 2, comma 1, della l. n. 117 del 1988 ai giudizi in corso per fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Ora Parola alla Corte Costituzionale.