Giudizio interrotto e costituzione delle parti.
Sul punto non vi é uniformità di vedute in ambito giurisprudenziale. Nel corso degli anni sono emersi vari orientamenti: da una parte confermativi della circostanza secondo la quale "la notificazione alle altre parti assolve alla più limitata finalità di consentire ad esse di partecipare alla successiva fase del giudizio, ai fini della quale è sufficiente il mandato rappresentativo e difensivo a suo tempo conferito, dando risalto alla rilevanza della partecipazione alla successiva fase del processo, conservando, senza il compimento di particolari formalità, l'originaria posizione" (Cass. 9195/2007 e n. 24997/2010), dando così rilievo "alla semplice comparizione in udienza" (Cass. 14100/2003); a volte, con orientamento minoritario, sostenendo la contumacia in caso di assenza di formale nuova costituzione (Cass. 12638 del 1991), ancora, con motivazioni molto contraddittorie, sostenendo che vada dichiarata la contumacia della parte formalmente n...