Il trattamento fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS) rappresenta un tema di primaria rilevanza, soprattutto in considerazione delle modifiche normative che interessano il regime IVA applicabile alle loro attività. Negli ultimi anni, l’introduzione del Codice del Terzo Settore (CTS) ha ridisegnato i confini delle agevolazioni fiscali, con implicazioni importanti anche sul regime IVA. Regime attuale e cambiamenti previsti dal 2025 Attualmente, molte delle attività svolte dagli ETS nei confronti dei propri associati sono escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA, in base all’art. 4, comma 4, del DPR n. 633/1972. Questa esclusione, volta a favorire la sostenibilità economica degli enti, esonera gli ETS da obblighi dichiarativi e contabili legati all’imposta. Tuttavia, le disposizioni introdotte dal CTS prevedono, a partire dal 1° gennaio 2025, il passaggio da un regime di esclusione a uno di esenzione IVA per queste attività. La differenza non è meramente terminol...
La sentenza 3 marzo 2023, n. 6386 riguarda un causa promossa dai congiunti di una donna deceduta a causa di presunte negligenze sanitarie e di un'infezione nosocomiale contratta in ospedale. La vicenda è stata trattata in tre gradi di giudizio, con il rigetto della domanda da parte del Tribunale di Milano e della Corte d’Appello di Milano, in quanto non si riteneva provato il nesso causale tra la negligenza dei sanitari e il decesso della paziente. I ricorrenti contestavano la mancata valutazione di elementi cruciali, come l'infezione contratta in ospedale e l'errata interpretazione del nesso causale secondo un criterio di certezza, anziché probabilistico. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte d'Appello aveva utilizzato un criterio di giudizio errato, limitando l'analisi al comportamento dei sanitari senza considerare adeguatamente la responsabilità della struttura per l'infezione no...
In caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale è esclusa la possibilità del "repêchage" in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro. L'ordinanza n. 2895 del 2023 della Cassazione ha specificato che tale istituto non si applica alla posizione dirigenziale del lavoratore. Il ripescaggio, è stato ritenuto applicabile in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che è connesso a “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” giustificato motivo oggettivo, quali la crisi dell’impresa, la cessazione dell’attività o anche solo il venir meno delle mansioni cui è assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il suo livello di inquadram...
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