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Nessun obbligo di "repechage" per il dirigente. L'ordinanza della Cassazione.

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     In caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale è esclusa la possibilità del "repêchage" in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro.     L'ordinanza n. 2895 del 2023 della Cassazione ha specificato che tale istituto non si applica alla posizione dirigenziale del lavoratore.     Il ripescaggio, è stato ritenuto applicabile in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che è connesso a “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” giustificato motivo oggettivo, quali la crisi dell’impresa, la cessazione dell’attività o anche solo il venir meno delle mansioni cui è assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il suo livello di inquadram...