Imposta di Registro sulle sentenze: la Commissione Tributaria di Roma chiarisce gli effetti dei gradi successivi al primo!
Di norma, l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del DPR 131/76 chiede il pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza del Tribunale, quindi su sentenza anche non definitiva e magari impugnata con appello e poi anche in Cassazione...salvo c onguaglio! Ebbene, nel caso di specie, l'avviso di liquidazione non era stato pagato in quanto non notificato e il contribuente, a seguito della notifica della cartella, aveva fatto ricorso alla Commissione Tributaria per mancata notifica dell'avviso. Nelle more del giudizio tributario, la sentenza di primo grado è stata appellata e poi si è svolto anche il giudizio di Cassazione, a seguito del quale, il contribuente ha pagato l'imposta a tassa fissa. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n. 944/2016 ha chiarito che "l'esito definitivo delle impugnazioni esperite dal contribuente ha determinato l'annullamento dell'atto giudiziario (sentenza di primo grado) sottoposto ...