Imposta di Registro sulle sentenze: la Commissione Tributaria di Roma chiarisce gli effetti dei gradi successivi al primo!
Di norma, l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del DPR 131/76 chiede il pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza del Tribunale, quindi su sentenza anche non definitiva e magari impugnata con appello e poi anche in Cassazione...salvo conguaglio!
Ebbene, nel caso di specie, l'avviso di liquidazione non era stato pagato in quanto non notificato e il contribuente, a seguito della notifica della cartella, aveva fatto ricorso alla Commissione Tributaria per mancata notifica dell'avviso.
Nelle more del giudizio tributario, la sentenza di primo grado è stata appellata e poi si è svolto anche il giudizio di Cassazione, a seguito del quale, il contribuente ha pagato l'imposta a tassa fissa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n. 944/2016 ha chiarito che "l'esito definitivo delle impugnazioni esperite dal contribuente ha determinato l'annullamento dell'atto giudiziario (sentenza di primo grado) sottoposto a tassazione, successivamente divenuto privo di presupposto impositivo e che la ricorrente su richiesta dell'Agenzia delle entrate ha provveduto al pagamento a tassa fissa della registrazione della sentenza della Suprema Corte di Cassazione".
Conseguentemente l'Agenzia delle Entrate non sarebbe più nella condizione di richiedere il pagamento della sentenza di primo grado, essendo quel provvedimento annullato dai successivi gradi di giudizio, sui quali solo si misura l'imposta di registro effettivamente dovuta.
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