Quando i figli tornano a casa da soli: il confine invisibile tra autonomia e reato
Ogni
giorno, migliaia di genitori italiani affrontano un dilemma che sembra
di poco conto ma che, a livello legale, può nascondere insidie serie:
lasciare che i figli delle scuole medie tornino a casa da soli. Un gesto
che molti vivono come un passo naturale verso l’indipendenza, ma che –
secondo il nostro codice penale – può addirittura trasformarsi in un reato di abbandono di minore. L’articolo 591 del codice penale parla chiaro: lasciare senza sorveglianza un minore di quattordici anni può configurare il reato di abbandono, anche se si tratta di pochi minuti o di un tragitto breve.
La norma parte dal presupposto che, sotto questa soglia, un ragazzo non
sia ancora in grado di valutare e gestire i pericoli in autonomia.
Questo significa che, se un bambino o un preadolescente va a scuola o
torna a casa da solo, in teoria si potrebbe aprire un procedimento
penale a carico dei genitori.
Le liberatorie scolastiche che molte scuole chiedono di firmare non cambiano le cose: hanno solo valore organizzativo, non penale. La responsabilità
rimane sempre sulle spalle di mamma e papà.
La
giurisprudenza ha chiarito il concetto in modo piuttosto rigido.
Una sentenza della Corte di Cassazione (n. 27705 del 2018) ha stabilito che anche un’assenza brevissima può costituire abbandono di minore, se il bambino ha meno di quattordici anni.
Il caso riguardava una madre che aveva lasciato la figlia in auto per
pochi minuti: i giudici hanno confermato la condanna, evidenziando che
ciò che conta non è l’intenzione del genitore, ma il potenziale pericolo a cui il minore è esposto.
Dopo i 14 anni, la legge diventa meno rigida, ma non lascia libertà
assoluta: si valuta di volta in volta la maturità del ragazzo, il
contesto in cui si trova e la durata della sua autonomia. Oltre al
profilo penale, resta fino ai 18 anni la responsabilità civile dei genitori.
Se un figlio minorenne causa danni a persone o cose – ad esempio durante il rientro da scuola – la famiglia è tenuta al risarcimento, anche se in quel momento non era presente un adulto. Le forze dell’ordine possono intervenire se trovano minori sotto i quattordici anni soli in situazioni di potenziale rischio.
Non si tratta di un divieto di camminare da soli, ma di una forma di tutela prevista dall’ordinamento.
In un piccolo paese, dove la scuola è dietro l’angolo, il rischio può
sembrare minimo; in una grande città, con traffico e pericoli
quotidiani, la percezione cambia. Tuttavia, la legge non fa distinzione: sotto i quattordici anni, la responsabilità resta pienamente dei genitori.
Ogni famiglia cerca di bilanciare fiducia e protezione, ma la normativa
italiana – pensata per tutelare i più piccoli – rischia a volte di non
tenere conto della realtà quotidiana e delle diverse situazioni in cui i
ragazzi crescono. Sul piano giuridico, la Cassazione n. 27705/2018 rappresenta l’orientamento più severo, ma non è l’unico. Altre pronunce hanno evidenziato che l’articolo 591 del codice penale richiede sempre la verifica di un pericolo concreto e attuale per il minore, non una semplice assenza momentanea del genitore.
È il caso, ad esempio, di Cass. pen. n. 39411/2006 e Cass. n. 22207/2017, che hanno escluso la responsabilità penale in situazioni dove il minore, pur temporaneamente solo, non era esposto a un rischio reale per la propria incolumità.
Inoltre, sul piano amministrativo, il TAR Veneto (sent. n. 72/2022) ha riconosciuto la legittimità dell’uscita autonoma
dei minori di 14 anni, se espressamente autorizzata dai genitori, pur
precisando che la valutazione penale resta distinta e va condotta caso
per caso. In definitiva, la giurisprudenza più recente invita a una valutazione concreta: non è la sola età a determinare l’abbandono, ma la situazione di rischio effettivo. Per la crescita dei figli, una autonomia graduale ma non obbligatoria mostra indicatori positivi sullo sviluppo futuro; tuttavia, deve essere calibrata attentamente sul singolo bambino, sul contesto e in armonia con la legge. Non esistono prove che un’autonomia precoce e indiscriminata porti vantaggi superiori, mentre è certo che un equilibrio tra fiducia, prudenza e presenza genitoriale, al fine di rispettare e contemperare anche la legge, resta la via più sicura — per la crescita dei ragazzi e per la serenità dei genitori.

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