Giudizio interrotto e costituzione delle parti.


Sul punto non vi é uniformità di vedute in ambito giurisprudenziale.
Nel corso degli anni sono emersi vari orientamenti: da una parte confermativi della circostanza secondo la quale "la notificazione alle altre parti assolve alla più limitata finalità di consentire ad esse di partecipare alla successiva fase del giudizio, ai fini della quale è sufficiente il mandato rappresentativo e difensivo a suo tempo conferito, dando risalto alla rilevanza della partecipazione alla successiva fase del processo, conservando, senza il compimento di particolari formalità, l'originaria posizione" (Cass. 9195/2007 e n. 24997/2010), dando così rilievo "alla semplice comparizione in udienza" (Cass. 14100/2003); a volte, con orientamento minoritario, sostenendo la contumacia in caso di assenza di formale nuova costituzione (Cass. 12638 del 1991), ancora, con motivazioni molto contraddittorie, sostenendo che vada dichiarata la contumacia della parte formalmente non costituita nel giudizio interrotto, ma con conservazione delle richieste e delle domande già enunciate (Cass. 24331/2008) e con riconoscimento delle spese legali (Cass. 26372/2014).
E' tornata sul punto la Corte, con un'ordinanza recente, la n.19835 del 26 luglio 2018, con la quale ha dato, nuovamente, rilevanza alla mera comparizione della parti alla prima udienza successiva a mezzo del loro procuratore, ai fini della esclusione della contumacia, ancorché non abbiano  depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto  non dà vita ad un nuovo processo, diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere  quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa" (così  Cass.14100/2003).
Ragioni di economia processuale, di logica giuridica e della lettera del codice non possono che comportare, a parere nostro, il corretto inquadramento nell'ambito della mera prosecuzione del medesimo giudizio, con tutti gli effetti già prodotti dalle parti ivi costituite, dovendo procedere a formale costituzione, naturalmente, solo la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo.

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