Il consenso informato nel paziente minorenne.



 Torniamo su un tema già trattato diverso tempo fa (link), ma sempre di attuale importanza in quanto connesso all’esercizio della potestà genitoriale nella particolare ipotesi di manifestazione del consenso in luogo del minore.

    Ai sensi dell’articolo 316 del codice civile, la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, salvo il caso di lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale. In tale ultimo caso, peraltro motivato e documentato, la responsabilità è esercitata in via esclusiva dall’altro genitore.

    Entrambi, quindi, esercitano la responsabilità genitoriale e rappresentano i figli in modo congiunto: solo gli atti di ordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 320 codice civile, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

    Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 CC). In questi casi il consenso comune è considerato implicito.

    Serve, invece, il consenso esplicito di entrambi i genitori nel caso di atti di straordinaria amministrazione quali interventi chirurgici, visite odontoiatriche che spesso comportano la necessità di trattamenti prolungati, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Sono casi che rientrano nei c.d. atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessario che entrambi i genitori manifestino il proprio consenso.

    In questo caso se entrambi i genitori sono presenti e d’accordo nulla quaestio, dovendo comunque essere raccolto il consenso di entrambi i genitori.

    In caso di disaccordo su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità all’autorità giudiziaria.
    La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nullità o annullamento dello stesso anzi, se possibile, la responsabilità appare ancor meglio specificata.

    L’articolo 337-ter c.c., infatti, sottolinea che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, salvo il caso di esplicito esercizio separato previsto dal giudice.

    Qualora, invece, vi sia disaccordo di entrambi i genitori, il medico, qualora valuti indispensabile l’atto sanitario per il minorenne, deve procedere a segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni, perché presenti ricorso al Tribunale per i minorenni per un provvedimento, che precluda ai genitori l’esercizio della potestà limitatamente a quello specifico atto sanitario e autorizzi tale atto anche a prescindere dal loro consenso.

 

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