La responsabilità genitoriale nel trattamento sanitario sul minore: la c.d. "firma contro il parere medico"
La problematica del consenso assume una particolare ed ulteriore più specifica fisonomia se la si affronti dal lato del trattamento sanitario nei confronti del paziente minorenne con particolare riferimento al comportamento che deve tenere il medico nei confronti degli esercenti la potestà sullo stesso, siano essi i genitori o eventuali tutori.
Infatti è opportuno specificare il ruolo genitoriale rispetto al trattamento medico nei confronti del minore.
Ai sensi dell’articolo 316 del codice civile, nella sua nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 154/2013 con decorrenza dal 7 febbraio 2014, la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, salvo il caso di lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale. In tale ultimo caso, peraltro motivato e documentato, la responsabilità è esercitata in via esclusiva dall’altro genitore.
Entrambi quindi esercitano la responsabilità genitoriale e rappresentano i figli in modo congiunto: solo gli atti di ordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 320 codice civile, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
In caso di disaccordo su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità all’autorità giudiziaria.
La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nullità o annullamento dello stesso anzi, se possibile, la responsabilità appare ancor meglio specificata.
L’articolo 337-ter nella sua nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 154/2013, sottolinea che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, salvo il caso di esplicito esercizio separato previsto dal giudice.
La nostra attenzione è stata richiamata sul caso, molto comune, di accesso in pronto soccorso e di “firma del genitore contro il parere dei sanitari”, ma la regola vale anche in caso di “dimissione volontaria da reparto contro il parere dei sanitari”.
In questa specifica eventualità, non si ritiene che l’accesso in pronto soccorso e la fuoriuscita dallo stesso come dal reparto di degenza possa qualificarsi atto di ordinaria amministrazione, in quanto tale attribuibile ad uno solo dei genitori, quanto piuttosto di un atto di straordinaria amministrazione, in quanto prestato contro uno specifico e motivato parere medico alla continuazione delle cure: la dimissione c.d. “ contro il parere “ implica la manifestazione esplicita di un consenso a contrariis o di revoca del consenso prestato, conseguentemente, trattandosi di atto che richiede manifestazione del consenso del paziente, è richiesta la presenza di entrambi i genitori, salvo le eventuali specificazioni già sottolineato.
Pertanto, appare opportuno che le strutture sanitarie siano dotate di specifiche linee guida in materia di modalità di manifestazione del consenso a contrariis nel caso di “dimissione volontaria del paziente contro il parere del personale medico sanitario”, viepiù nel caso di paziente minorenne.
Non trattandosi di normale visita medica e/o di atto di ordinaria amministrazione, si ritiene infatti che l’accesso in pronto soccorso e l’eventuale fuoriuscita prematura dallo stesso nonché la dimissione volontaria del paziente dal reparto di degenza contro il parere medico, debba essere garantita con modalità più specifiche di manifestazione del consenso, anche e soprattutto quando si tratti di paziente minore.
Infatti è opportuno specificare il ruolo genitoriale rispetto al trattamento medico nei confronti del minore.
Ai sensi dell’articolo 316 del codice civile, nella sua nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 154/2013 con decorrenza dal 7 febbraio 2014, la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, salvo il caso di lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale. In tale ultimo caso, peraltro motivato e documentato, la responsabilità è esercitata in via esclusiva dall’altro genitore.
Entrambi quindi esercitano la responsabilità genitoriale e rappresentano i figli in modo congiunto: solo gli atti di ordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 320 codice civile, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
In caso di disaccordo su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità all’autorità giudiziaria.
La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nullità o annullamento dello stesso anzi, se possibile, la responsabilità appare ancor meglio specificata.
L’articolo 337-ter nella sua nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 154/2013, sottolinea che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, salvo il caso di esplicito esercizio separato previsto dal giudice.
La nostra attenzione è stata richiamata sul caso, molto comune, di accesso in pronto soccorso e di “firma del genitore contro il parere dei sanitari”, ma la regola vale anche in caso di “dimissione volontaria da reparto contro il parere dei sanitari”.
In questa specifica eventualità, non si ritiene che l’accesso in pronto soccorso e la fuoriuscita dallo stesso come dal reparto di degenza possa qualificarsi atto di ordinaria amministrazione, in quanto tale attribuibile ad uno solo dei genitori, quanto piuttosto di un atto di straordinaria amministrazione, in quanto prestato contro uno specifico e motivato parere medico alla continuazione delle cure: la dimissione c.d. “ contro il parere “ implica la manifestazione esplicita di un consenso a contrariis o di revoca del consenso prestato, conseguentemente, trattandosi di atto che richiede manifestazione del consenso del paziente, è richiesta la presenza di entrambi i genitori, salvo le eventuali specificazioni già sottolineato.
Pertanto, appare opportuno che le strutture sanitarie siano dotate di specifiche linee guida in materia di modalità di manifestazione del consenso a contrariis nel caso di “dimissione volontaria del paziente contro il parere del personale medico sanitario”, viepiù nel caso di paziente minorenne.
Non trattandosi di normale visita medica e/o di atto di ordinaria amministrazione, si ritiene infatti che l’accesso in pronto soccorso e l’eventuale fuoriuscita prematura dallo stesso nonché la dimissione volontaria del paziente dal reparto di degenza contro il parere medico, debba essere garantita con modalità più specifiche di manifestazione del consenso, anche e soprattutto quando si tratti di paziente minore.
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