Il conferimento della procura ad litem e il rapporto di patrocinio.
Il dualismo e la distinzione tra il conferimento della procura ad litem e il rapporto di patrocinio consente ed ha consentito alla giurisprudenza di rispondere alle eventualità, spesso esistenti, che le due realtà non coincidano.
Soprattutto nei casi in cui il destinatario ultimo dell'atto, in caso di difesa, o di titolare formale del diritto, sia persona anziana, rispetto alla quale provvedano alla cura degli interessi, soggetti alla stessa legati da vincoli di parentela.
La Cassazione, con la recente sentenza n. 2321 del 2015, ha ribadito gli effetti di tale dualismo specificando, in materia di pagamento di compenso all'avvocato, che la mancanza del conferimento di procura alle liti non costituisce affatto motivo ostativo al riconoscimento in favore del legale del diritto al compenso comunque maturato per l'attività giudiziale posta in essere.
La Cassazione ha, infatti, ribadito che tra il conferimento della procura alle liti e l'affidamento dell'incarico esiste una chiara distinzione, atteso che tra la parte e il difensore si stabilisce, in ordine al conferimento dell'incarico, un rapporto interno extra processuale distinto dal mandato alle liti e disciplinato dalle norme sul mandato ordinario di diritto sostanziale.
Assume la qualità di cliente colui che affida il patrocinio al legale e che, avendo chiesto al professionista la prestazione della sua opera, è obbligato a corrispondergli il relativo compenso, a prescindere dalla provenienza della procura alle liti.
La procura alle liti è negozio unilaterale di conferimento di rappresentanza in giudizio mentre il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale con cui si conferisce l'incarico ad un professionista.
Perché sorga in capo ad un soggetto diverso da quello che ha conferito il mandato ad litem l'obbligo di provvedere al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio, è necessario che risulti in modo certo ed inequivoco che questo soggetto abbia autonomamente conferito al legale l'incarico di svolgere la sua opera professionale a favore del patrocinando, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura.
La Cassazione, infine, ribadisce che la procura è atto ad efficacia esterna, idoneo a giustificare nei confronti di terzi, la difesa ad opera del professionista in favore del cliente mentre il mandato è e rimane atto a rilevanza interna, necessario per la riconducibilità degli effetti della attività professionale della quale si chiede il compenso: l'esistenza della procura è funzionale al primo dei due aspetti, ma non tocca il secondo, che dipende solo dal riscontrato esercizio di una valida difesa in favore del cliente stesso.
Soprattutto nei casi in cui il destinatario ultimo dell'atto, in caso di difesa, o di titolare formale del diritto, sia persona anziana, rispetto alla quale provvedano alla cura degli interessi, soggetti alla stessa legati da vincoli di parentela.
La Cassazione, con la recente sentenza n. 2321 del 2015, ha ribadito gli effetti di tale dualismo specificando, in materia di pagamento di compenso all'avvocato, che la mancanza del conferimento di procura alle liti non costituisce affatto motivo ostativo al riconoscimento in favore del legale del diritto al compenso comunque maturato per l'attività giudiziale posta in essere.
La Cassazione ha, infatti, ribadito che tra il conferimento della procura alle liti e l'affidamento dell'incarico esiste una chiara distinzione, atteso che tra la parte e il difensore si stabilisce, in ordine al conferimento dell'incarico, un rapporto interno extra processuale distinto dal mandato alle liti e disciplinato dalle norme sul mandato ordinario di diritto sostanziale.
Assume la qualità di cliente colui che affida il patrocinio al legale e che, avendo chiesto al professionista la prestazione della sua opera, è obbligato a corrispondergli il relativo compenso, a prescindere dalla provenienza della procura alle liti.
La procura alle liti è negozio unilaterale di conferimento di rappresentanza in giudizio mentre il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale con cui si conferisce l'incarico ad un professionista.
Perché sorga in capo ad un soggetto diverso da quello che ha conferito il mandato ad litem l'obbligo di provvedere al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio, è necessario che risulti in modo certo ed inequivoco che questo soggetto abbia autonomamente conferito al legale l'incarico di svolgere la sua opera professionale a favore del patrocinando, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente sia colui che ha rilasciato la procura.
La Cassazione, infine, ribadisce che la procura è atto ad efficacia esterna, idoneo a giustificare nei confronti di terzi, la difesa ad opera del professionista in favore del cliente mentre il mandato è e rimane atto a rilevanza interna, necessario per la riconducibilità degli effetti della attività professionale della quale si chiede il compenso: l'esistenza della procura è funzionale al primo dei due aspetti, ma non tocca il secondo, che dipende solo dal riscontrato esercizio di una valida difesa in favore del cliente stesso.
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