Conciliazioni e transazioni davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro.

La direzione provinciale del lavoro svolge ancora un'importante funzionale conciliativa delle controversie in materia di lavoro.
Tale aspetto risulta di rilievo, stante il dettato dell'articolo 2113 codice civile che prevede che le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c., non sono valide salvo che la conciliazione avvenga in determinate forme.
Le forme previste e ammesse dal codice sono:
-          In sede giudiziale innanzi al giudice di fronte al quale è stato instaurato il giudizio ex art. 185, 410, 411 cpc
-          Nelle sedi sindacali ex art. 412- ter c.p.c.  previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla presunzione che la presenza del sindacato possa costituire garanzia di "più consapevole" rinuncia dei diritti da parte del lavoratore, altrimenti considerato nella presunta condizione di non poter disporre pienamente dei propri diritti dinnanzi al datore di lavoro, invece in presunta posizione di forza.
-          Accanto a queste forme, esiste una terza via presso le Commissioni di certificazione dei Contratti di lavoro, già istituite con D.M. 14 maggio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la c.d. “certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti” , che, accompagnata all’accordo, produce gli stessi effetti delle rinuncia giudiziali e sindacali attestando la specifica volontà abdicativa, di rinuncia e di transazione del lavoratore.
-          Rimane da ultimo, ma non ultima e pienamente operativa la conciliazione innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro, oggi Direzione Territoriale del Lavoro.
Questa via può rivelarsi molto utile, sia perché "a costo vivo" zero per le parti, non essendo dovuto nessun contributo né marca né bollo, sia per i tempi tecnici molto brevi in caso di già raggiunto accordo (meno di 20 giorni lavorativi dall'invio della domanda).
I dettagli delle varie Direzioni Territoriali del Lavoro sono reperibili al seguente link http://www.lavoro.gov.it/DTL/RM/Pages/DPLRM.aspx
Operativamente, in caso di controversia sorta a Roma e in caso di già raggiunto accordo tra le parti, sarà necessario compilare il seguente modulo sottoscritto da entrambe le parti, con inoltro anche a mezzo pec, senza particolari formalità, all'indirizzo Pec della Direzione Territoriale del Lavoro di Roma (dtl.roma@pec.lavoro.gov.it)
L'ufficio provvede ad dare comunicazione, a mezzo posta ordinaria, del giorno e orario dell'incontro.
Il giorno dell'incontro si viene assegnati ad una delle sottocommissioni previste e si prepara il verbale in cui si dà atto dell'intervento accordo, indicando per quali titoli ci si accorda (ferie, t.f.r., differenze retributive etc.) ed eventuali modalità contestuali di pagamento (assegno circolare non trasferibile e numero). (modello di massima generico a questo URL)
Il verbale verrà poi sottoscritto dalle parti, compresi eventuali difensori ove presenti, dinnanzi alla commissione stessa che si limiterà, in caso di verbale chiaro, completo ed esaustivo a prendere atto dell'intervento accordo fra le parti, così ratificando e dando il valore previsto da legge all’intervenuta conciliazione.
L’ufficio quindi c’è ancora, è pienamente funzionante e svolge un servizio buono in tempi brevi per la conciliazione in materia di crediti da lavoro, nonostante l’insegna sbiadita e consunta!




Commenti

Post popolari in questo blog

IVA e Terzo Settore. Facciamo il punto.

La Cassazione sulle infezioni nosocomiali: un vademecum per le strutture sanitarie.

Nessun obbligo di "repechage" per il dirigente. L'ordinanza della Cassazione.