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Responsabilità sanitaria ed emergenza Covid: "lockdown della responsabiltà" e riparametrazione.

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       Il decreto legge 1 Aprile 2021 n. 44 recante “ Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici ” entrato in vigore il 1 Aprile 2021 all' art. 3 , non modificato nella legge di conversione n. 71 del 2021, ha introdotto la seguente disposizione in tema di responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-Covid 19:      Per i casi di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali (art. 590 c.p.) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di quell'articolo 1, comma 457 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle ci...

Il consenso informato nel paziente minorenne.

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 Torniamo su un tema già trattato diverso tempo fa ( link ), ma sempre di attuale importanza in quanto connesso all’esercizio della potestà genitoriale nella particolare ipotesi di manifestazione del consenso in luogo del minore.      Ai sensi dell’articolo 316 del codice civile, la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, salvo il caso di lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale. In tale ultimo caso, peraltro motivato e documentato, la responsabilità è esercitata in via esclusiva dall’altro genitore.     Entrambi, quindi, esercitano la responsabilità genitoriale e rappresentano i figli in modo congiunto: solo gli atti di ordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 320 codice civile, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.      Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) ...

Le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie sono soggette al criterio generale di stretta interpretazione. No esenzione contributo unificato per le ONLUS.

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     Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10013 del 15/04/2021, hanno affermato che, in materia di agevolazioni tributarie, le ONLUS non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 115 del 2002, non essendo ammessa un’ interpretazione in via estensiva o analogica delle norme.      Il tutto, ha chiarito la Suprema Corte a Sezioni Unite, come avviene nel caso degli artt. 8, comma 1, della l. n. 266 del 1991, in materia di agevolazioni fiscali per le organizzazioni di volontariato (norma oggi abrogata dal d.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore); nel caso dell'art. 27 bis dell’Allegato B del D.P.R. n. 642 del 1972, in materia di esenzione imposta di bollo per le ONLUS; nonché nel caso del citato art. 10 del D.P.R. n. 115 del 2002, tutte norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, le quali sono soggette al criterio generale di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione in via esten...

Terzo Settore: Linee Guida rapporti pubbliche amministrazioni ed ETS. Il caso dei trasporti sanitari non in emergenza.

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     Con il decreto n. 72 del 31 marzo 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 de decreto legislativo n. 117/2017, un'analisi di supporto per gli enti pubblici nella concreta applicazione di tali articoli.      Come noto, gli articoli dal 55 al 57 del Codice del Terzo Settore costituiscono l'attuazione concreta di quel "principio di sussidiarietà orizzontale" previsto dall'art. 118, quarto comma della Costituzione e posto a base, tra gli altri, dei principi costituzionali, che sottendono all'emanazione del Codice del Terzo Settore.      Principio di sussidiarietà orizzontale, che prevede che  Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma  iniziativa dei cittadini, singoli e associati , per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di suss...

L' annullabilità della delibera va chiesta nel termine di trenta giorni come domanda riconvenzionale e non come mera eccezione. Sezioni Unite n. 9839 del 14 aprile 2021.

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              Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.      Si ricorda che, a mente dell'art. 1137, comma 2, c.c. ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti  ...

Mediazione obbligatoria a carico dell'opposto, pena la revoca del decreto ingiuntivo. Tribunali di merito allineati alle Sezioni Unite.

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       Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596      Principio ripreso anche dalla stessa Ordinanza della stessa Cassazione n. 159 dell’8 gennaio 2021.      Ora richiamato, nel merito, prima dalla Corte d’appello di Bari del 18 febbraio 2021, n. 287 nonché dalla Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 4 marzo 2021.

Sul nucleo famigliare omogenitoriale: pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite.

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Con la sentenza n. 9006 del 31/03/2021 le Sezioni Unite della Cassazione, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”.