L' annullabilità della delibera va chiesta nel termine di trenta giorni come domanda riconvenzionale e non come mera eccezione. Sezioni Unite n. 9839 del 14 aprile 2021.

     

 
    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.
    Si ricorda che, a mente dell'art. 1137, comma 2, c.c. ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti
    Infatti, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021, ha sottolineato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione con domanda riconvenzionale, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice. 

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