Responsabilità sanitaria ed emergenza Covid: "lockdown della responsabiltà" e riparametrazione.
Il decreto legge 1 Aprile 2021 n. 44 recante “Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” entrato
in vigore il 1 Aprile 2021 all'art. 3, non modificato nella legge di
conversione n. 71 del 2021, ha introdotto la seguente disposizione in tema di
responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-Covid 19:
Per i casi di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni
personali (art. 590 c.p.) verificatisi a causa della somministrazione di un
vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della
campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di quell'articolo 1, comma
457 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso
del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e
alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della
salute relative alle attività di vaccinazione.
Il successivo articolo 3-bis, introdotto in sede di
conversione dalla legge n.71 ed entrato in vigore il 1° giugno 2021 ha previsto,
in senso più ampio, invece, la seguente ipotesi di limitazione della
responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario
durante lo stato di emergenza epidemiologica.
Si legge, infatti, nell'art. 3 bis che durante lo
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di
quegli articoli 589 c.p. e 590 c.p., commessi nell'esercizio di una professione
sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza sono punibili solo
nei casi di colpa grave.
Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice
tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della
limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie
da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse
umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da
trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche
possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte
all'emergenza.
Come ha da ultimo specificato, l’Ufficio del Massimario e
del Ruolo della Corte di Cassazione nella sua relazione n. 35 del 21 giugno
2021, trattandosi di norme penali in bonam partem e, quindi, più
favorevoli rispetto all’ art. 590-sexies, comma 2, c.p. entrambe le
disposizioni potranno trovare applicazione retroattiva ai sensi e per gli
effetti degli artt. 3 della Costituzione e 2, comma 4 del c.p. anche rispetto a
fatti-reato commessi sempre nel periodo emergenziale, quindi dal 31 gennaio
fino al 31 luglio 2021, prima dell’entrata in vigore della norma.
Pertanto, un’iniziale volontà di esonero, prima datoriale,
poi strettamente connesso all'ambito della vaccinazione, da ultimo, si legge
sempre nella relazione del massimario della Corte di Cassazione, ha indotto il
Parlamento in sede di conversione delle modifiche a effettuare, di fatto, “uno
scudo” più ampio e, quindi, ad allargare il campo della non punibilità del
personale esercente una professione sanitaria, prevedendo per gli stessi fatti
reati una limitazione della responsabilità penale ai casi di colpa grave in
favore di tutti gli esercenti una professione sanitaria nell'ambito della fase
emergenziale da COVID-19.
Entrambe le norme sono temporanee, accomunate, quindi, dalla logica emergenziale, appaiono finalizzate ad operare esclusivamente in una prospettiva temporalmente limitata all'attuale crisi epidemiologica e si traducono, prosegue la relazione del Massimario, dal punto di vista regolatorio, in due diversi modelli normativi di attuazione di questa esigenza di tutela del personale sanitario: l'articolo 3 è un esonero in toto della responsabilità penale, circoscritto però all'ambito della somministrazione vaccinale (categoria definita in dottrina come “lockdown della responsabilità”) mentre l’art. 3 pur avendo esteso il campo di azione a tutte le attività sanitarie che trovino causa dell'emergenza sanitaria, rientra nello schema della ri-parametrazione della responsabilità penale ovvero di parziale contenimento della stessa circoscrivendola alle sole ipotesi di colpa grave.
Relazione n. 35 del 21 giugno 2021 Ufficio del Massimario Corte di Cassazione
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