Terzo Settore: Linee Guida rapporti pubbliche amministrazioni ed ETS. Il caso dei trasporti sanitari non in emergenza.

    Con il decreto n. 72 del 31 marzo 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 de decreto legislativo n. 117/2017, un'analisi di supporto per gli enti pubblici nella concreta applicazione di tali articoli.

    Come noto, gli articoli dal 55 al 57 del Codice del Terzo Settore costituiscono l'attuazione concreta di quel "principio di sussidiarietà orizzontale" previsto dall'art. 118, quarto comma della Costituzione e posto a base, tra gli altri, dei principi costituzionali, che sottendono all'emanazione del Codice del Terzo Settore.

    Principio di sussidiarietà orizzontale, che prevede che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

    Gli articoli 55-57 del CTS, che prevendono tre essenziali forme di rapporto tra pubbliche amministrazioni e Enti del Terzo Settore, viene valorizzato il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, che significa, si legge nelle Linee Guida, "sviluppare sul piano giuridico forme di confronto, di condivisione e di co-realizzazione di interventi e servizi in tutte e due le parti - ETS e PP.AA. - siano effettivamente messe in grado di collaborare in tutte le attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice."

    Con riferimento, in particolare, all'art. 57, che prevede le convenzioni per il servizio di trasporto sanitario in emergenza e urgenza, le Linee Guida specificano che la disposizione pone un problema di delimitazione oggettiva in ordine all'interpretazione da dare dell'espressione "servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza". In una prospettiva euro-unitaria, la direttiva 2014/14/UE pone quale punto di riferimento un criterio di stretta interpretazione: i servizi di trasporto di pazienti in condizioni di non urgenza in ambulanza non dovrebbero essere esclusi dall'applicazione della direttiva europea. Cosicché non parrebbero rientrare nell'ambito applicativo della disposizione in commento tutti i servizi non connotati da emergenza e urgenza.

    Sul punto le Linee Guida specificano, però, che "se si accoglie una lettura del rapporto tra gli art. 56 e 57 come genus e species, il fatto che un determinato servizio, senz'altro ascrivibile alla categoria dei servizi sociali di interesse generale, non rientri nel paradigma dell'art. 57 del CTS, non esclude che esso possa essere oggetto di una convenzione ai sensi dell'art. 56 del CTS, quale disposizione a contenuto generale, che valorizza l'apporto collaborativo di tipo solidaristico fornito dagli enti del Terzo Settore."

    In tale passaggio, pertanto, le linee guida sembrano avvalorare l'ipotesi che il servizio di trasporto sanitario non in emergenza, non rientrando nel paradigma dell'art. 57, può, in quanto servizio sociale di interesse generale, essere fatto rientrare nel paradigma dell'art. 56 CTS, con le condizioni e i limiti in esso previsti.

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