Mediazione obbligatoria a carico dell'opposto, pena la revoca del decreto ingiuntivo. Tribunali di merito allineati alle Sezioni Unite.
Nelle controversie soggette a
mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del
2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una
volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di
concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di
promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne
consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui
al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Cass., sez.
un., 18 settembre 2020, n. 19596
Principio ripreso anche dalla stessa Ordinanza della stessa Cassazione n. 159 dell’8 gennaio 2021.
Ora richiamato, nel merito, prima dalla Corte d’appello di Bari del 18 febbraio 2021, n. 287 nonché dalla Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 4 marzo 2021.
Principio ripreso anche dalla stessa Ordinanza della stessa Cassazione n. 159 dell’8 gennaio 2021.
Ora richiamato, nel merito, prima dalla Corte d’appello di Bari del 18 febbraio 2021, n. 287 nonché dalla Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 4 marzo 2021.
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