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Sezioni Unite - sentenza n. 8491 del 14 aprile 2011 La forma dell'impugnazione delle delibera condominiale

Le Sezioni Unite hanno finalmente sciolto i dubbi rispetto alle modalità di impugnazione delle delibere assembleari, che erano state già approfonditamente trattate (vedi post dell'11/11/2010 dal titolo " Forma dell'impugnativa delle delibere condominiali: la rimessione alle SS.UU ."). I Supremi Giudici hanno individuato nell'atto di citazione lo strumento corretto per l'impugnazione della deliberazione assembleare, nonostante il dettato dell'art. 1137 c.c. parli esplicitamente di ricorso. Questo è stato possibile poichè, secondo le Sezioni Unite, l'art. 1137 c.c. non contiene la disciplina della forma che deve assumere l'atto introduttivo del giudizio, poichè nel codice civile l'utilizzo del termine "ricorso" viene genericamente riferito al significato di mera istanza stragiudiziale, per ottenere l'annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio. L'utilizzo del termine ricorso, infatti, de...

La conciliazione davanti alla Corte Costituzionale!

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-04-12/lazio-rinvia-consulta-conciliazione-165755.shtml?uuid=AaE0pOOD

Forma dell'impugnativa delle delibere condominiali: la rimessione alle SS.UU.

La sezione II della Corte di Cassazione ha rimesso alle SS.UU. la "valutazione sulla controversa questione relativa alla forma processuale che deve rivestire l’impugnativa delle deliberazioni condominiali (citazione o ricorso) e ed alla sua proposizione tempestiva nel termine breve di decadenza di cui all’art. 1137 c.c. (trenta giorni), data la sua rilevanza al fine di rendere o meno immodificabili le decisioni assembleari assunte." La questione ha alla base l'annosa problematica relativa alla forma dell'atto con tutte le conseguenze ad esso ricondotte, con riferimento al termine breve di impugnazione di 30 giorni. Ammettere l'utilizzo in senso tecnico del termine ricorso di cui all'art. 1137 c.c., nel rispetto delle esigenze di celerità del procedimento in materia di impugnativa assembleare, siginifica infatti che il condomino dissenziente o assente "dovrebbe procedere al solo deposito del ricorso presso il giudice competente entro 30 giorni dalla delibe...

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art.4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4: la c.d. tassa sul lusso.

La questione è stata sollevata con riferimento a diversi parametri costituzionali e, in particolare, all’art. 117, primo comma, della Costituzione, per violazione delle norme del Trattato CE relative alla tutela della libera prestazione dei servizi (art. 49), alla tutela della concorrenza (art. 81 «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10»), e al divieto di aiuti di Stato (art. 87): rispetto a tali parametri, il ricorrente ha richiesto che fosse effettuato il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 234 del Trattato CE. Ai sensi di tale ultimo articolo dell trattato, CE, il ricorrente ha chiesto alla Corte che venisse disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE, con la conseguenza che la Corte Costituzionale ha ritenuto di sollevare question pregiudiziale, ma solo con riguardo alle violazioni degli artt. 49 e 87 del Trattato CE (riservando invece al prosieguo del giudizio ogni decisione sulla violazione dell’art. 81), e, con la successiva ordinanza n. 103 del 2008, ha sospe...

Controllo online stato ricorsi al prefetto

Lo studio segnala la possibilità per gli utenti di controllare online lo stato dei ricorsi presentati al Prefetto tramite il sito http://sana.interno.it/ del Ministero dell'Interno. Il servizio è disponibile per i ricorsi indirizzati alle prefetture di Roma, Napoli, Palermo, Pistoia, Terni, Teramo e Trieste, e sarà in breve esteso anche alle altre province. Il controllo viene effettuato digitando il numero di verbale di accertamento di cui si vuole controllare lo stato e riguarda gli accertamenti a partire dall'anno 2007. fonte: Ministero dell'Interno

Bene all'sta, occupato con contratto di comodato da disabile al 100%

La prima e fondamentale verif  ica da fare è quella di controllare se il contratto di comodato abbia o meno data anteriore al pignoramento del bene, poiché è soltanto in tale ultimo caso che esso potrebbe essere opposto alla procedura e al terzo aggiudicatario. E' necessario, comunque sottolineare che, per il comodato la disciplina risulta maggiormente lacunosa rispetto a quanto previsto dall’art. 2923 c.c. in materia di locazione. In tal caso, infatti, la locazione purché – anche qui - risulti da atto avente data certa anteriore all’atto del pignoramento e purché il canone pattuito non sia inferiore ad un terzo del giusto prezzo, è opponibile all’acquirente. Lo stesso art. 1599 c.c., a proposto del “trasferimento a titolo particolare della cosa locata”, prevede l’opponibilità al terzo acquirente della locazione con data certa anteriore al pignoramento. La Cassazione ha, in merito, statuito che le “disposizioni dell'art. 1599 cod. civ. non sono estensibili, per il loro caratter...

La Cassazione a Sezioni Unite mette la parola fine alle iscrizioni ipotecarie inferiori agli 8.000 euro!

Finalmente e a malincuore! Finalmente perchè la sentenza mette fine agli abusi perpetrati nei confronti dei cittadini per multe al codice della strada o pagamenti di tributi inferiori agli 8.000 € per i quali la Equitalia Gerit s.p.a. procedeva ad iscrivere ipoteca su beni immobili, giocando su un'interpretazione elastica di una norma poco chiara! L'Equitalia rispondeva: "la legge mi vieta di pocedere all'esecuzione e non anche di iscrivere ipoteca!" Per la serie: il bene non lo venderò mai perchè non posso, ma a te, cittadino, ti creo comunque un danno per costringerti a pagare e se ti decidi a pagare poi ti accolli anche le spese per la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria illegittima! La sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010 delle Sezioni Unite pone la parola fine (ci auguriamo definitivamente!) sul punto. Conseguentemente ci si augura abbiano buon esito i ricorsi intentati dai cittadini innanzi al Giudice di Pace e alle Commissioni Tributarie per la ca...