Forma dell'impugnativa delle delibere condominiali: la rimessione alle SS.UU.

La sezione II della Corte di Cassazione ha rimesso alle SS.UU. la "valutazione sulla controversa questione relativa alla forma processuale che deve rivestire l’impugnativa delle deliberazioni condominiali (citazione o ricorso) e ed alla sua proposizione tempestiva nel termine breve di decadenza di cui all’art. 1137 c.c. (trenta giorni), data la sua rilevanza al fine di rendere o meno immodificabili le decisioni assembleari assunte."
La questione ha alla base l'annosa problematica relativa alla forma dell'atto con tutte le conseguenze ad esso ricondotte, con riferimento al termine breve di impugnazione di 30 giorni.
Ammettere l'utilizzo in senso tecnico del termine ricorso di cui all'art. 1137 c.c., nel rispetto delle esigenze di celerità del procedimento in materia di impugnativa assembleare, siginifica infatti che il condomino dissenziente o assente "dovrebbe procedere al solo deposito del ricorso presso il giudice competente entro 30 giorni dalla deliberazione o dalla comunicazione mentre ricorso andrebbe poi notificato alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione della udienza di comparizione, entro il termine che sarà stabilito dal giudice (v. Cass., sent. n. 1716 del 1975, cit.)".
In caso contrario, giurisprudenza di legittimità, ha ammesso l'utilizzo in senso atecnicno del termine ricorso di cui all'art. 1137 c.c., il quale potrebbe "semplicemente aver voluto garantire la possibilità del condomino di rivolgersi all’autorità giudiziaria, senza derogare alle forme del giudizio ordinario di cognizione, ricalcando la formulazione dell’art. 26, primo comma, del r.d.l. 15 gennaio 1934, n. 56".
Infatti - come si legge nell'ordinanza - "secondo alcune pronunce di questa Corte l’impugnazione delle delibere assembleari può essere proposta anche con atto di citazione, purché lo stesso venga notificato al condominio nel termine indicato dall’art. 1137 cod. civ., con la precisazione che, in tale ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui alla citata disposizione codicistica, occorre tener conto della data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, anziché di quella del successivo deposito in cancelleria, che avviene al momento della iscrizione a ruolo della causa (v. Cass., sentenze 11 aprile 2006, n. 8440, 30 luglio 2004, n. 14560, 16 febbraio 1938, n. 1662), restando in potere dell’amministratore del condominio, in tal caso, chiedere l’abbreviazione del termine a comparire di cui all’art. 163 cod. proc. civ., nel caso in cui sia stato fissato un termine eccessivo".
Questo in brevissima sintesi il contenuto dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite del 25 marzo - 14 ottobre 2010, n. 21220.




Commenti

Post popolari in questo blog

IVA e Terzo Settore. Facciamo il punto.

La Cassazione sulle infezioni nosocomiali: un vademecum per le strutture sanitarie.