Sezioni Unite - sentenza n. 8491 del 14 aprile 2011 La forma dell'impugnazione delle delibera condominiale
Le Sezioni Unite hanno finalmente sciolto i dubbi rispetto alle modalità di impugnazione delle delibere assembleari, che erano state già approfonditamente trattate (vedi post dell'11/11/2010 dal titolo "Forma dell'impugnativa delle delibere condominiali: la rimessione alle SS.UU.").
I Supremi Giudici hanno individuato nell'atto di citazione lo strumento corretto per l'impugnazione della deliberazione assembleare, nonostante il dettato dell'art. 1137 c.c. parli esplicitamente di ricorso. Questo è stato possibile poichè, secondo le Sezioni Unite, l'art. 1137 c.c. non contiene la disciplina della forma che deve assumere l'atto introduttivo del giudizio, poichè nel codice civile l'utilizzo del termine "ricorso" viene genericamente riferito al significato di mera istanza stragiudiziale, per ottenere l'annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio. L'utilizzo del termine ricorso, infatti, deve essere accompagnato da ulteriori altre regole processuali, che ne disciplinino il procedimento, caratterizzato da particolare snellezza e celerità. Nel caso dell'impugnazione della delibra condominiale tale ulteriore specificazione è completamente assente, con la conseguenza che tali impugnazioni sono soggette alle ordinarie norme di procedura.
Tuttavia, le Sezioni Unite, in coerenza con un indirizzo già espresso dalle Sezioni semplici (Cass. n. 2081 del 27 febbraio 1988) ed in ossequio al principio di conservazione, hanno lasciato aperta la strada del ricorso, specificando che l'istaurazione del giudizio attraverso lo stesso, sia da considerarsi comunque valida, consentendo di costituire il rapporto processuale, ma, in questo caso, il termine di trenta giorni si considera rispettato qualora venga depositato il ricorso stesso in cancelleria, entro tale termine. Non è necessario, pertanto, la notifica del ricorso insieme al decreto di fissazione d'udienza ma basta il solo deposito in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione.
Nonostante l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite in merito alle modalità di impugnazione della delibera assembleare, che fonda sulla natura generica e non tecnica del termine "ricorso" di cui all'art. 1137 c.c. tutta la sua base logica, permangono perplessità in ordine alla necessità che il giudizio di impugnazione di una delibera condominiale sia un giudizio celere e rapido, avendo spesso ad oggetto, riparti di spese, lavori di ristrutturazione e rendicontazione, in grado di paralizzare l'attività del Condominio stesso. L'utilizzo del termine ricorso deponeva, infatti, anche per il ricoscimento implicito di un procedimento, caratterizzato da maggiore celerità, nonostante l'assenza di una specifica previsione in tal senso.
Naturalmente, tale ultimo aspetto, non può che passare attraverso un'eventuale riforma della materia.
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