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Le misure di coercizione indiretta ex art.614-bis c.p.c. per far cessare la diffamazione su Facebook!

Con ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 15 aprile 2015, emanata nell'ambito di un giudizio cautelare, si é  ritenuto applicabile l'Istituto della coercizione indiretta della misura cautelare. Esso, previsto dall'art. 614-bis, prevede che con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Esso quindi é ritenuto applicabile alle condanne aventi ad oggetto un obbligo di fare infungibile o di non fare. Il caso di specie riguardava un ricorso ex art. 700 cpc volto ad impedire ed inibire la pubblicazione di post a contenuto diffamatorio, meg...

Mi fai opposizione a decreto ingiuntivo? Le somme non contestate diventano comunque esecutive!

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Il decreto legge 59 del 2016, c.d. Decreto banche, introduce novità anche in materia di processo esecutivo: - cambia l'art. 492 c.p.c. con l'aggiunta,  al terzo comma, della previsione secondo la quale "il pignoramento deve contenere l'avvertimento  che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile." - cambia  l'art. 615, 2° comma, c.p.c., con la previsione che l'opposizione, nell'esecuzione per espropriazione, "è inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita  o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potu...

Un vuoto di sei ore nella compilazione della cartella clinica è uno svantaggio per coloro sui quali grava l'onere di annotazione e non per il paziente: il vuoto non fa presumere che non siano stati commessi errori dai sanitari

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In coerenza con la giurisprudenza, ormai costante, in materia di compilazione della cartella clinica (Conformi: Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2015, n. 12218; Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2010, n. 10060; Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20101; Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2003, n. 11316) la Corte di Cassazione civile, con la sentenza n. 6209 del 31 marzo 2016, ha cassato con rinvio a nuovo giudizio in corte d'appello la sentenza che aveva ritenuto che non potesse ascriversi a responsabilità dei sanitari il fatto che, in occasione del parto, una neonata avesse riportato una tetraparesi e una grave insufficienza mentale, causate da asfissia perinatale, escludendo il nesso causale fra la condotta e il danno riportato. La Cassazione, in applicazione dei principi di una responsabilità ancora contrattuale in capo alla struttura e ai sanitari convenuti in giudizio per casi di "malpractice" secondo i quali essi son...

Imposta di Registro sulle sentenze: la Commissione Tributaria di Roma chiarisce gli effetti dei gradi successivi al primo!

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Di norma, l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del DPR 131/76 chiede il pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza del Tribunale, quindi su sentenza anche non definitiva e magari impugnata con appello e poi anche in Cassazione...salvo c onguaglio! Ebbene, nel caso di specie, l'avviso di liquidazione non era stato pagato in quanto non notificato e il contribuente, a seguito della notifica della cartella, aveva fatto ricorso alla Commissione Tributaria per mancata notifica dell'avviso. Nelle more del giudizio tributario, la sentenza di primo grado è stata appellata e poi si è svolto anche il giudizio di Cassazione, a seguito del quale, il contribuente ha pagato l'imposta a tassa fissa. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n. 944/2016 ha chiarito che "l'esito definitivo delle impugnazioni esperite dal contribuente ha determinato l'annullamento dell'atto giudiziario (sentenza di primo grado) sottoposto ...

Mediazione tributaria anche per i Comuni e per il concessionario della riscossione!

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La mediazione tributaria divenuta causa di improcedibilità del ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria per le imposte irrogate dalla Agenzie delle Entrate, per i ricorsi notificati dal 1 gennaio 2016 sarà obbligatoria anche per i tributi locali e nei confronti del Concessionario della riscossione. Infatti, il D.lgs. 152 del 2015 ha modificato in tal senso l'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992, con riferimento agli atti di valore sino a € 20.000,00 e con la sospensione del ricorso tributario fino a che non siano decorsi 90 giorni dalla presentazione del reclamo, da presentarsi sempre entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. ATTENZIONE: Tale modifica  comporta che tutti gli atti impositivi e le ingiunzioni fiscali che i Comuni e i concessionari emetteranno a decorrere dal 3 novembre 2015 (e che potrebbero di conseguenza essere impugnati entro il 2 gennaio 2016), dovranno riportare non solo le attuali istruzioni necessarie per la proposizione del ricorso (ove il contri...

PUBBLICATE LE TANTO ATTESE SPECIFICHE TECNICHE!

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Entrano in vigore oggi le modalità dell’attestazione di conformità apposte su un documento informatico separato, ai sensi del terzo comma dell’art.16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212, come da provvedimento del 28 dicembre 2015  del Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, che modifica le Specifiche Tecniche del 16 aprile 2014. Link al testo coordinato https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

Condanna delle compagnie assicurative per lite temeraria!

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Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza n. 2428 del 10 dicembre 2015, relativa a responsabilità da sinistro stradale, alla cui quantificazione del danno, in coerenza con la Cassazione prevalente, applica le tabelle del Tribunale di Milano, ha condannato le assicurazioni convenute al pagamento delle spese legali nella misura massima, posta la complessità del giudizio e la vicinanza alla sua misura massima in termini di valore ( € 213.550,00) e al pagamento delle spese aggravate per lite temeraria , avendo evidentemente le compagnie resistito in giudizio senza aver liquidato il danno che, viste le competenze delle stesse, era ad esse bene noto. Inoltre, nella condotta tenuta dalle Compagnie durante il corso del giudizio, le stesse hanno enfatizzato elementi, considerati dal giudice, trascurabili o addirittura equivoci. Inoltre, la vittima del sinistro, era uno straniero senza fissa dimora, come dichiarato inizialemente dallo stesso al P.S., e tale elemento gioca, di norma, a sfavore dell...