Mi fai opposizione a decreto ingiuntivo? Le somme non contestate diventano comunque esecutive!



Il decreto legge 59 del 2016, c.d. Decreto banche, introduce novità anche in materia di processo esecutivo:
- cambia l'art. 492 c.p.c. con l'aggiunta, al terzo comma, della previsione secondo la quale "il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile."
- cambia l'art. 615, 2° comma, c.p.c., con la previsione che l'opposizione, nell'esecuzione per espropriazione, "è inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile".
- cambia l'art. 648, primo comma, c.p.c., nel senso che il giudice, anche in presenza di opposizione, "deve concedere" l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, limitatamente alle somme non contestate.
-viene modificato anche l'art. 532, seconda comma, c.p.c., sostituendo il secondo e il terzo periodo, attraverso la previsione secondo la quale gli esperimenti di vendita non possono essere superiori a tre.

Sarà il giudice a fissare i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria.

Esauriti infruttuosamente i tre tentativi, il giudice "dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice".


-Introdotto il nuovo art. 590-bis c.p.c. che prevede che il creditore assegnatario di un bene a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del soggetto a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione dello stesso. 

In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore.


In vigore dal 4 maggio 2016 in attesa di legge di conversione naturalmente.


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