Mediazione tributaria anche per i Comuni e per il concessionario della riscossione!
La mediazione tributaria divenuta causa di improcedibilità del ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria per le imposte irrogate dalla Agenzie delle Entrate, per i ricorsi notificati dal 1 gennaio 2016 sarà obbligatoria anche per i tributi locali e nei confronti del Concessionario della riscossione.
Infatti, il D.lgs. 152 del 2015 ha modificato in tal senso l'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992, con riferimento agli atti di valore sino a € 20.000,00 e con la sospensione del ricorso tributario fino a che non siano decorsi 90 giorni dalla presentazione del reclamo, da presentarsi sempre entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
ATTENZIONE: Tale modifica comporta che tutti gli atti impositivi e le ingiunzioni fiscali che i Comuni e i concessionari emetteranno a decorrere dal 3 novembre 2015 (e che potrebbero di conseguenza essere impugnati entro il 2 gennaio 2016), dovranno riportare non solo le attuali istruzioni necessarie per la proposizione del ricorso (ove il contribuente dovesse proporlo prima della fine del 2015), ma anche le indicazioni necessarie per consentire al contribuente di proporre il reclamo-mediazione in luogo del ricorso (ove lo stesso dovesse essere notificato a decorrere dal 1° gennaio 2016), questo nel rispetto dello Statuto del Contribuente.

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