Vuoi collegare il bagno alla colonna cucine? Attenzione! NON PUOI FARLO!

 

    La questione, tuttaltro che infrequente, è stata chiarita con un'eloquente sentenza della Corte d'appello di Roma dell'agosto 2026, in un caso patrocinato da questo studio.

    Nel caso specifico, oggetto del giudizio era la legittimità dell'allaccio effettuato da una condomina a seguito della ristrutturazione nel proprio appartamento, con eliminazione della cucina e sostituzione dell'impianto wc e allaccio alla colonna destinata allo scarico della cucina e delle acque pluviali.

    La vicenda trae origine da un evento di occlusione della colonna condominiale, successivamente all'esecuzione dei detti lavori, con risalità di "acque nere" nei lavelli delle cucine.

    Alla luce di ciò, la Corte d'appello di Roma rileva che l'esecuzione dell'opera di immissione dell'allaccio del wc alla colonna condominiale è stato effettuato, in prima battuta, in violazione del Regolamento, che prevedeva la preventiva autorizzazione dell'Assemblea di condominio, trattandosi di opera relativa agli impianti comuni. 

    Inoltre, l'intervento è stato posto in violazione dell'art. 1102 c.c. in quanto la condomina, nell'eseguire i lavori di ristrutturazione, ha eliminato la cucina sostituendola con un bagno ed invece di allacciare l'impianto alla condotta comune fognaria ha utilizzato per lo scarico l'impianto sino ad allora destinato al solo utilizzo dello scarico della acque piovane e cucine, alterando così la destinazione dello stato d'uso della colonna comune e impedendo il pari uso altri condomini; tale opera ha portato all'intasamento del pluviale con conseguente fuoriuscita di liquami in esso contenuti; eventi questi verificatisi solo dopo l'esecuzione dei lavori.

    Conclude la Corte d'appello di Roma "appare dirimente il divieto di modifica della destinazione d'uso della colonna di scarico per le acque pluviali e gli scarichi delle cucine e la mancata autorizzazione all'esecuzione dell'innovazione (art. 1120 c.c.) non risultamente richiesta, in violazione del Regolamento di condominio nè autorizzata dal Condominio". 

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