Divieto esecuzione prima casa per Agenzia delle Entrate.

La Cassazione con la sentenza n. 32759 del 16 dicembre 2024 ha ribadito il seguente principio di diritto in materia di espropriazione immobiliare su prima casa da parte dell'Agenzia delle Entrate ovvero “.. vale il principio per cui in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell'avviso di vendita ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 78 ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 ... omissis ..., l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, se l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica (vedi Cass., 12 settembre 2014, n. 19270).

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