La responsabilità del medico in servizio con un collega assunto con il c.d. "decreto Calabria"
E' stato formulato a questo studio uno specifico quesito in merito alla responsabilità del medico in servizio con un collega assunto nella forma del c.d. "decreto Calabria".
Negli ultimi anni l’assunzione di medici specializzandi ai sensi del cosiddetto “Decreto Calabria” è diventata una prassi diffusa, soprattutto nei servizi ad alta intensità assistenziale come il Pronto Soccorso e le guardie notturne.
Questa modalità di impiego, tuttavia, non equivale a una piena equiparazione allo strutturato e richiede specifiche garanzie organizzative e di supervisione, con rilevanti implicazioni medico-legali.
La disciplina nasce dall’art. 1, comma 548-bis della Legge 145/2018, che consente alle aziende sanitarie di assumere medici iscritti alle scuole di specializzazione con contratto a tempo determinato e orario parziale.
La norma stabilisce alcuni principi cardine: lo specializzando resta iscritto alla scuola di specializzazione; l'attività svolta è formazione-lavoro e lo specializzando può svolgere solo attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e autonomia raggiunto.
Nell’Allegato al Decreto, al Punto 5, si prevedono testualmente le seguenti disposizioni fondamentali: «5. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie … svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso … Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall’Università d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell’incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.»
L’Accordo quadro chiarisce che: l’azienda sanitaria deve garantire il tutoraggio dello specializzando; il tutor è un dirigente medico della struttura e il tutor definisce quali attività lo specializzando può svolgere in autonomia; aggiorna progressivamente tali attività; deve poter intervenire tempestivamente in caso di necessità.
Emerge, dunque, che l’autonomia non è presunta, ma attribuita e delimitata in base alle competenze effettivamente acquisite e certificate.


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