La responsabilità del medico in servizio con un collega assunto con il c.d. "decreto Calabria"

 


    E' stato formulato a questo studio uno specifico quesito in merito alla responsabilità del medico in servizio con un collega assunto nella forma del c.d. "decreto Calabria".

    Negli ultimi anni l’assunzione di medici specializzandi ai sensi del cosiddetto “Decreto Calabria” è diventata una prassi diffusa, soprattutto nei servizi ad alta intensità assistenziale come il Pronto Soccorso e le guardie notturne.

    Questa modalità di impiego, tuttavia, non equivale a una piena equiparazione allo strutturato e richiede specifiche garanzie organizzative e di supervisione, con rilevanti implicazioni medico-legali.

    La disciplina nasce dall’art. 1, comma 548-bis della Legge 145/2018, che consente alle aziende sanitarie di assumere medici iscritti alle scuole di specializzazione con contratto a tempo determinato e orario parziale.

    La norma stabilisce alcuni principi cardine: lo specializzando resta iscritto alla scuola di specializzazione; l'attività svolta è formazione-lavoro e lo specializzando può svolgere solo attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e autonomia raggiunto.

    La stessa norma, poi, rimanda a specifici accordi tra le Regioni e le Università interessate nei quali sono definite, sulla base dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste.
    Il Decreto n. 1276 del 10 dicembre 2021 ha adottato lo “schema di accordo quadro” che disciplina le modalità di svolgimento della formazione specialistica in caso di assunzione a tempo determinato degli specializzandi.
Nell’Allegato al Decreto, al Punto 5, si prevedono testualmente le seguenti disposizioni fondamentali: «5. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie … svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso … Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall’Università d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell’incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.»
    Questo schema di accordo quadro è stato poi recepito dalle singole regioni e Università in maniera ulteriormente dettagliata. 

    L’Accordo quadro chiarisce che: l’azienda sanitaria deve garantire il tutoraggio dello specializzando; il tutor è un dirigente medico della struttura e il tutor definisce quali attività lo specializzando può svolgere in autonomia; aggiorna progressivamente tali attività; deve poter intervenire tempestivamente in caso di necessità.

    Emerge, dunque, che l’autonomia non è presunta, ma attribuita e delimitata in base alle competenze effettivamente acquisite e certificate.

    Anche se assunto con qualifica dirigenziale, lo specializzando non può sostituire integralmente il personale strutturato; non può essere lasciato solo in attività che superano il suo livello di autonomia e opera sempre all’interno di un sistema di

    Questo punto è fondamentale anche in chiave medico-legale: in caso di evento avverso, viene valutato se la struttura e i medici strutturati abbiano rispettato i limiti di autonomia previsti.

    Il medico strutturato in turno con uno specializzando: non è automaticamente il tutor, se non formalmente nominato; ma resta un garante della sicurezza clinica del turno; può essere chiamato a rispondere se lascia operare lo specializzando oltre i limiti di autonomia; non interviene quando la situazione lo richiede; accetta un’organizzazione di fatto priva di supervisione In altre parole: anche senza essere tutor, lo strutturatolo strutturato non è neutro dal punto di vista della responsabilità

    Il fatto che lo specializzando sia assunto non muta di molto il ruolo e la relazione che di norma si hanno tra strutturato o dirigente medico anziano e specializzando. E' formalizzata una maggiore autonomia che allo studente non si riconosce, ma il ruolo del dirigente in servizio, sua repsonsbailità ma anche quella della struttura cambia molto poco. 
    Va, pertanto, compresa, attraverso le verifiche necessarie, tutta la documentazione inerente il collega e il suo livello per poter comprendere meglio i limiti di autonomia e quindi di necessario intervento del medico strutturato in servizio di affiancamento, permanendo la responsabilità dello stesso e quella della struttura ospedaliera in cui lo specializzando assunto opera, anche nel non eccedere il limiti di autonomia previsti dallo stesso.
    Questo studio suggerisce, quindi, una check-list minima, ma necessaria per il medico che affianca il collega assunto con il c.d. Decreto Calabria.
 

 



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