Indennizzo da contagio derivante da emotrasfusione legge n. 210 del 1992: quale valore al verbale della Commissione medica? La parola alle Sezioni Unite.
Con l'ordinanza interlocutoria n. 32077 del 31/10/2022, la Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, se l’accertamento, compiuto dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all’art. 4 della l. n. 210 del 1992, circa la riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, con conseguente attribuzione dell’indennizzo ai sensi di detta legge, implichi, nel giudizio di risarcimento dei danni derivanti da emotrasfusioni promosso contro il Ministero della salute, il riconoscimento, quale fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, del nesso causale tra la trasfusione e il contagio oppure se, al contrario, il verbale della citata Commissione formi piena prova esclusivamente in relazione ai fatti avvenuti in sua presenza ovvero dalla stessa compiuti, e non già con riguardo a valutazioni, diagnosi, manifestazioni di scienza o di opinione, costituenti materiale privo del valore di un vero e proprio accertamento e quindi soggetto al libero apprezzamento del giudice.
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