Ogni giorno, migliaia di genitori italiani affrontano un dilemma che sembra di poco conto ma che, a livello legale, può nascondere insidie serie: lasciare che i figli delle scuole medie tornino a casa da soli. Un gesto che molti vivono come un passo naturale verso l’indipendenza, ma che – secondo il nostro codice penale – può addirittura trasformarsi in un reato di abbandono di minore . L’articolo 591 del codice penale parla chiaro: lasciare senza sorveglianza un minore di quattordici anni può configurare il reato di abbandono, anche se si tratta di pochi minuti o di un tragitto breve. La norma parte dal presupposto che, sotto questa soglia, un ragazzo non sia ancora in grado di valutare e gestire i pericoli in autonomia. Questo significa che, se un bambino o un preadolescente va a scuola o torna a casa da solo, in teoria si potrebbe aprire un procedimento penale a carico dei genitori. Le liberatorie scolastiche che molte scuole chiedono di firmare non cambiano le c...
Le Sezioni Unite civili, con la sentenza n. 3868 del 20.02.2026, premessa la legittimazione del giudice amministrativo a disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. su questioni attinenti alla giurisdizione, hanno affermato - ai sensi della menzionata disposizione - il seguente principio di diritto: «L’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa, anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165». Pertanto, hanno escluso la competenza del giudice amministrativo anche all'indomani della riforma del 2022 che ha reso obbligatoria la nomina da parte del Direttore Generale del candidato con il maggiore punteggio. Infa...
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31339 depositata il 1° dicembre 2025, ha affrontato la delicata questione della applicazione retroattiva di un Protocollo di intesa tra Regione Siciliana e Università di Palermo, volto a disciplinare il trattamento economico perequativo dei docenti universitari impegnati in attività assistenziali presso un’Azienda Ospedaliera. I ricorrenti, docenti universitari impiegati in attività assistenziali, avevano contestato l’applicazione retroattiva di un nuovo Protocollo d’intesa, ritenendo che esso avesse pregiudicato trattamenti economici di miglior favore maturati in base al precedente Protocollo e già recepiti nei contratti individuali. In sede di merito, la Corte d’Appello aveva ritenuto legittima la retroattività invocando una presunta potestà delle parti di regolare ex tunc l’efficacia temporale dei Protocolli, a garanzia della continuità dei rapporti giuridici. ...
Commenti
Posta un commento