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Forma dell'impugnativa delle delibere condominiali: la rimessione alle SS.UU.

La sezione II della Corte di Cassazione ha rimesso alle SS.UU. la "valutazione sulla controversa questione relativa alla forma processuale che deve rivestire l’impugnativa delle deliberazioni condominiali (citazione o ricorso) e ed alla sua proposizione tempestiva nel termine breve di decadenza di cui all’art. 1137 c.c. (trenta giorni), data la sua rilevanza al fine di rendere o meno immodificabili le decisioni assembleari assunte." La questione ha alla base l'annosa problematica relativa alla forma dell'atto con tutte le conseguenze ad esso ricondotte, con riferimento al termine breve di impugnazione di 30 giorni. Ammettere l'utilizzo in senso tecnico del termine ricorso di cui all'art. 1137 c.c., nel rispetto delle esigenze di celerità del procedimento in materia di impugnativa assembleare, siginifica infatti che il condomino dissenziente o assente "dovrebbe procedere al solo deposito del ricorso presso il giudice competente entro 30 giorni dalla delibe...

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art.4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4: la c.d. tassa sul lusso.

La questione è stata sollevata con riferimento a diversi parametri costituzionali e, in particolare, all’art. 117, primo comma, della Costituzione, per violazione delle norme del Trattato CE relative alla tutela della libera prestazione dei servizi (art. 49), alla tutela della concorrenza (art. 81 «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10»), e al divieto di aiuti di Stato (art. 87): rispetto a tali parametri, il ricorrente ha richiesto che fosse effettuato il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 234 del Trattato CE. Ai sensi di tale ultimo articolo dell trattato, CE, il ricorrente ha chiesto alla Corte che venisse disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE, con la conseguenza che la Corte Costituzionale ha ritenuto di sollevare question pregiudiziale, ma solo con riguardo alle violazioni degli artt. 49 e 87 del Trattato CE (riservando invece al prosieguo del giudizio ogni decisione sulla violazione dell’art. 81), e, con la successiva ordinanza n. 103 del 2008, ha sospe...

Controllo online stato ricorsi al prefetto

Lo studio segnala la possibilità per gli utenti di controllare online lo stato dei ricorsi presentati al Prefetto tramite il sito http://sana.interno.it/ del Ministero dell'Interno. Il servizio è disponibile per i ricorsi indirizzati alle prefetture di Roma, Napoli, Palermo, Pistoia, Terni, Teramo e Trieste, e sarà in breve esteso anche alle altre province. Il controllo viene effettuato digitando il numero di verbale di accertamento di cui si vuole controllare lo stato e riguarda gli accertamenti a partire dall'anno 2007. fonte: Ministero dell'Interno

Bene all'sta, occupato con contratto di comodato da disabile al 100%

La prima e fondamentale verif  ica da fare è quella di controllare se il contratto di comodato abbia o meno data anteriore al pignoramento del bene, poiché è soltanto in tale ultimo caso che esso potrebbe essere opposto alla procedura e al terzo aggiudicatario. E' necessario, comunque sottolineare che, per il comodato la disciplina risulta maggiormente lacunosa rispetto a quanto previsto dall’art. 2923 c.c. in materia di locazione. In tal caso, infatti, la locazione purché – anche qui - risulti da atto avente data certa anteriore all’atto del pignoramento e purché il canone pattuito non sia inferiore ad un terzo del giusto prezzo, è opponibile all’acquirente. Lo stesso art. 1599 c.c., a proposto del “trasferimento a titolo particolare della cosa locata”, prevede l’opponibilità al terzo acquirente della locazione con data certa anteriore al pignoramento. La Cassazione ha, in merito, statuito che le “disposizioni dell'art. 1599 cod. civ. non sono estensibili, per il loro caratter...

La Cassazione a Sezioni Unite mette la parola fine alle iscrizioni ipotecarie inferiori agli 8.000 euro!

Finalmente e a malincuore! Finalmente perchè la sentenza mette fine agli abusi perpetrati nei confronti dei cittadini per multe al codice della strada o pagamenti di tributi inferiori agli 8.000 € per i quali la Equitalia Gerit s.p.a. procedeva ad iscrivere ipoteca su beni immobili, giocando su un'interpretazione elastica di una norma poco chiara! L'Equitalia rispondeva: "la legge mi vieta di pocedere all'esecuzione e non anche di iscrivere ipoteca!" Per la serie: il bene non lo venderò mai perchè non posso, ma a te, cittadino, ti creo comunque un danno per costringerti a pagare e se ti decidi a pagare poi ti accolli anche le spese per la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria illegittima! La sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010 delle Sezioni Unite pone la parola fine (ci auguriamo definitivamente!) sul punto. Conseguentemente ci si augura abbiano buon esito i ricorsi intentati dai cittadini innanzi al Giudice di Pace e alle Commissioni Tributarie per la ca...

Il distacco dall'impianto condominiale. Cosa c'è da sapere.

Per ciò che attiene al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, occorre sottolineare che esso rientra tra le parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’articolo 1117, comma 3 del codice civile e, pertanto, la sua soppressione sarà possibile solo con il consenso di tutti i condomini. Tuttavia, la Cassazione ha previsto un temperamento di tale impostazione, prevedendo che il distacco sia consentito oltre che nel caso sia autorizzato dall’ unanimità dei partecipi alla comunione, anche quando venga fornita la prova che dal distacco non può derivare uno squilibrio termico ed un aggravio di spese per i condomini che continuano a servirsi dell'impianto (15079/ 2006). Pertanto, dando prova dell’assenza di uno squilibrio termico e di un aggravio di spese a carico dei condomini, ovvero della mancanza di danni per gli altri condomini, attraverso una perizia tecnica da inviare all’amministratore per le opportune valutazioni, è possibile rinunciare all’uso del riscaldamento central...

Rapporto tra il contratto di comodato senza scadenza e il provvedimento di assegnazione della casa famigliare. (già pubblicato su altalex.com)

Il comodato, previsto e disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile, è un contratto reale essenzialmente gratuito che produce, in capo al comodatario effetti obbligatori, quale l’obbligo di costituire e conservare il bene, sia esso mobile o immobile, con la diligenza del buon padre di famiglia; di non servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa (1804 c.c.); di non concedere a terzi in godimento il bene senza il consenso del comodante (1804 c.c.) e di restituire il bene alla scadenza convenuta o quando se n’è servito in conformità del contratto (1809 c.c.). Il contratto di comodato non produce effetti reali poiché non costituisce, in capo al comodatario, un diritto di proprietà, ma semplicemente un diritto personale di godimento. La ratio sottesa a tale tipo di contratto e alla sua caratteristica essenzialmente gratuita, attiene a rapporti di fiducia, di amicizia e di parentela tra le parti. Esso viene posto in essere, generalmente, tra...