Il distacco dall'impianto condominiale. Cosa c'è da sapere.

Per ciò che attiene al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, occorre sottolineare che esso rientra tra le parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’articolo 1117, comma 3 del codice civile e, pertanto, la sua soppressione sarà possibile solo con il consenso di tutti i condomini. Tuttavia, la Cassazione ha previsto un temperamento di tale impostazione, prevedendo che il distacco sia consentito oltre che nel caso sia autorizzato dall’ unanimità dei partecipi alla comunione, anche quando venga fornita la prova che dal distacco non può derivare uno squilibrio termico ed un aggravio di spese per i condomini che continuano a servirsi dell'impianto (15079/ 2006). Pertanto, dando prova dell’assenza di uno squilibrio termico e di un aggravio di spese a carico dei condomini, ovvero della mancanza di danni per gli altri condomini, attraverso una perizia tecnica da inviare all’amministratore per le opportune valutazioni, è possibile rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato, nell’ottica del diritto all’utilizzo della cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c.
Nonostante il distacco, però, il condomino deve continuare a partecipare alle spese di conservazione e manutenzione dell’impianto: ai sensi dell’articolo 1118 codice civile, il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione

Un ultimo riferimento, però, deve essere fatto al regolamento di condominio, qualora sia di natura contrattuale, accettato da tutti i condomini al momento della compravendita dell’immobile, il quale può, esplicitamente, vietare il distacco dall’impianto centralizzato, con la conseguenza che, in questo caso, pur dimostrando l’assenza di danno e maggiori oneri per gli altri condomini, il distacco verrebbe a considerarsi illecito. In tale ultimo caso, torna ad essere fondamentale il consenso unanime dei condomini.


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