Diritto del lavoro: il ricorso introduttivo e la sua incidenza giuridica e fattuale sull'intero giudizio
Il Tribunale di Milano sezione Lavoro con la sentenza n. 1806 del 2026, ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritto del lavoro, accogliendo l'eccezione sollevata da questo studio.
In particolare, in sede di aggiornamento di conteggi per differenze retributive richiesto dal giudice, parte ricorrente modificava l'importo indicato come "percepito" riducendone l'importo e inserendo intere mensilità come non retribuite.
Questo studio, in sede di osservazioni ai conteggi, rilevava l'inammissibilità dei conteggi presentati in quanto assunti in violazione del combinato disposto degli artt. 414 e 420 c.p.c. laddove incidevano sull’impianto fattuale e giuridico del ricorso, che l’art. 414 c.p.c. n.3 impone fin dall’inizio del procedimento, in quanto il ricorso introduttivo è stato costruito sull’assunto dei ritardi nei pagamenti e del loro frazionamento, ma non già sull’omesso pagamento di specifiche mensilità.
I nuovi conteggi, dunque, costituivano, di fatto, una modificazione sostanziale delle allegazioni fattuali e determinavano automaticamente un aumento delle omissioni retributive contestate al datore di lavoro e quindi un ampliamento del petitum, precluso nel rito del lavoro.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando ha concordato a pieno con l'eccezione sollevata da questo studio, prevedendo che tale nuovo conteggio costituisca una violazione del combinato disposto degli artt. 414 e 420 c.p.c. incidendo effettivamente sull’impianto fattuale e giuridico del ricorso che, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., deve essere delineato sin dall’inizio del procedimento.Ai sensi dell’art. 414 c.p.c., il ricorso deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, non potendo essere introdotti, nel corso del giudizio, nuovi fatti costitutivi idonei a modificare il fondamento sostanziale della pretesa.
La significativa variazione dell'importo dichiarato come percepito – determinato in base al nuovo assunto di intere mensilità non corrisposte - costituisce una modificazione sostanziale delle allegazioni fattuali e determina automaticamente un aumento delle omissioni retributive contestate al datore di lavoro e quindi un ampliamento del petitum che risulta precluso.
Prosegue il Tribunale dicendo che l’alterazione del quadro delle omissioni retributive originariamente dedotto costituisce, dunque, una inammissibile mutatio libelli (Cass. n. 21017 del 2007; Cass., ordinanza n. 4937 del 2014), comportando la necessità di nuovi accertamenti di fatto relativi alle somme effettivamente corrisposte dal datore di lavoro, alterando completamente i termini della contestazione originaria.
Sulla scia di tale intepretazione, dunque, il Tribunale ha tenuto in considerazione solo "il percepito" inizialmente dichiarato nel ricorso introduttivo del giudizio.

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