La diffusione di immagini prima e dopo un trattamento medico: la sanzione del Garante Privacy.
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Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha sanzionato un medico per la diffusione illecita di immagini di una paziente senza il suo consenso, in violazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003, art. 2-septies, comma 8).
Il procedimento ha previsto il reclamo della paziente, la quale ha segnalato la pubblicazione su Instagram di fotografie del suo volto scattate prima e dopo un intervento di lifting facciale e blefaroplastica.
La paziente ha dichiarato di non aver mai autorizzato la pubblicazione delle immagini, che riportavano anche il logo del medico.
L’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione delle immagini costituisse una violazione dei principi di protezione dei dati personali, in particolare degli artt. 5 e 9 del GDPR ma anche dell'art. 2-septies, comma 8 del Codice Privacy, che tutelano i dati sanitari, vietandone la diffusione, con irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro.
Il Garante ha considerato la violazione grave, poiché ha coinvolto dati sensibili e ha avuto un impatto sulla privacy e sulla dignità della paziente.
Il medico è stato sanzionato per la diffusione non autorizzata di dati sanitari (foto del volto della paziente dopo l’intervento chirurgico) su un social network, violando:
- Art. 5 GDPR: Principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati.
- Art. 9 GDPR: Divieto di trattamento dei dati sanitari senza consenso esplicito.
- Art. 2-septies, comma 8, del Codice Privacy: Divieto esplicito di diffusione dei dati relativi alla salute.
In sintesi, il medico ha pubblicato immagini di una paziente senza consenso, esponendola pubblicamente e violando il diritto alla riservatezza dei dati sanitari, motivo per cui è stato sanzionato dal Garante.
La decisione è rilevante perchè specifica che laddove il dato personale riguardi “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”, questo è vietato nonostante il consenso dello stesso.
Pertanto, la pubblicazione può trovare spazio solo ove correttamente oscurata e/o anonimizzata in maniera tale da non essere più identificata o identificabile.
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