La responsabilità degli attori nella cessione dei crediti da superbonus: il tema della diligenza.


 

Condivido l'editoriale scritto e pubblicato per Mizuya Legal il 9 ottobre 2023.

In questo contributo vorrei soffermarmi sull’importanza rivestita dalla natura dei “crediti da superbonus” e sulle loro caratteristiche essenziali ai fini della cedibilità.

Questo al fine di fornire qualche risposta ai numerosi quesiti che pervengono in materia di cessione di crediti da superbonus.

Come noto dalle cronache quotidiane e dall’avvicendarsi dei provvedimenti legislativi degli ultimi mesi, al momento il tema della cessione dei crediti presenta profili di preoccupazione sia per le imprese operanti nell’ambito edilizio sia per i soggetti che hanno operato ab origine la cessione.

Per questo primo intervento, quindi, ho deciso di accendere una piccola luce sulla circolare 23/E dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2022.

Tale circolare, benché intervenuta prima delle recenti modifiche al testo del c.d. Decreto Rilancio, offre richiami rilevanti ai profili di responsabilità di cui all’art. 121 del citato decreto rispetto all’Agenzia delle Entrate, così da consentirci di delineare un piano di responsabilità degli attori del procedimento e, da questo, le caratteristiche essenziali ai fini della cedibilità dei crediti.

Come noto, infatti, l’art. 121, rubricato «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali», prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi in materia di recupero del patrimonio edilizio nonchè di installazione di impianti fotovoltaici, efficienza energetica, misure antisismiche, recupero e restauro delle facciate, installazione colonnine per ricarica elettrica e superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche hanno tre possibilità: possono optare in via alternativa, per la detrazione fiscale nella percentuale pari all’agevolazione prevista per i singoli interventi, per lo sconto in fattura con detrazione di imposta da parte del fornitore pari alla detrazione, ulteriormente cedibile e, infine, per la  cessione del credito di imposta stesso.

Chiaramente, l’assenza dei requisiti richiesti dalle singole discipline agevolative, nonché la mancata effettuazione degli interventi, determina il recupero della detrazione in quanto indebitamente fruita - sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura o della cessione del credito - maggiorato degli interessi e delle sanzioni.

Il recupero dell'importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario mentre i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

In presenza, però, di concorso nella violazione, con dolo o colpa grave, resta ferma anche la responsabilità̀ in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

La predetta responsabilità̀ in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. In particolare, ci dice l’Agenzia delle Entrate, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.

L’Agenzia delle Entrate, dunque, ha avuto modo di specificare i profili in cui si realizza questa diligenza ovvero profili soggetti e oggettivi, definiti sintomatici della falsità del credito, quali assenza di documentazione o palese contraddittorietà̀ rispetto al riscontro documentale prodotto; l’incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame; la sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare; l’incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione; le anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti e la mancata effettuazione dei lavori. Accanto a tali profili anche quelli correlati alla normativa antiriciclaggio.

Da ultimo, l’intervento normativo del D.L. n. 11/2023 convertito con modificazioni nella legge 11 aprile 2023 n. 28 ha modificato in parte l’art. 121, ribadendo la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in caso di dolo, ma specificando che il concorso nella  violazione è, in ogni caso, escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano  in  possesso  della documentazione inerente completa, relativa alle opere che hanno  originato  il credito di imposta, le  cui  spese  detraibili  sono  oggetto  delle opzioni, quali titolo abilitativo, contratto di appalto etc., aggiungendo l’obbligo di rilascio specifiche attestazioni da parte del cessionario del credito. Il mancato possesso di parte  di tale  documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o  colpa  grave  del  cessionario,  il  quale  può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della  non gravità della negligenza. 
Di contro, sull’Agenzia delle Entrate grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Da quanto specificato, appare fondamentale, dunque, la “diligenza” per il fornitore, come per il cessionario del credito in genere, così come per il beneficiario principale.

Infatti, a tirare le fila della normativa e delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, viene richiesta da numerose piattaforme di cessione dei crediti da superbonus la c.d. comfort letter”, che è un documento attestante la bontà tecnica a valle di un'analisi della documentazione del progetto sottostante un credito d'imposta, che oggi viene richiesta a garanzia del credito ceduto.

Approfondiremo il punto nel prossimo intervento.


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