Consenso informato incompleto: onere della prova sul dissenso.

 


    Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 4341 del 21 marzo 2022 si pronuncia in merito all'incompletezza del consenso informato, specificando che In riferimento al profilo afferente alla mancata preventiva adeguata informazione della paziente in riferimento alle più gravi complicanze post operatorie in paziente fumatrice rispetto ad un paziente non fumatore, costituisce ius receptum che il consenso del paziente alla sottoposizione a trattamento medico chirurgico deve basarsi su informazioni dettagliate , idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione
dell’intervento medico- chirurgico, dei suoi rischi , dei risultati conseguibili e delle possibili complicanze, non essendo all’uopo idonea la sottoscrizione , da parte del paziente, di un modulo  del tutto generico , né rilevando , ai fini della completezza ed effettività del consenso , la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell’informazione , da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (Cass. Civ. 23328/2019).

    Nella fattispecie, il modello di consenso informato, peraltro sottoscritto solo dalla paziente e non anche dal medico, è apparso affetto da parziale incompletezza di tutte le possibili complicazioni e dei maggiori rischi in cui sarebbe incorso il paziente tabagista , atteso che tra le possibili complicanze post operatorie vengono indicate in linea generale, tra le altre,
infezione e deiescenza della ferita chirurgica.

    Cionostante il Tribunale specifica che "l’incompletezza del modello non determina tuttavia l’accoglimento della domanda risarcitoria,sia con riferimento alla pretesa lesione della libertà di autodeterminazione sia con riguardo alla lesione del diritto alla salute".

    Per condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di responsabilità sanitaria l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrant
e dell'onere della prova-gravante sul danneggiato- del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. 

    Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa (Cass. Civ. 24471/2020; 19199/2018) .

 

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