Contratti con la ASL: serve la contestualità della forma scritta.
Nella sentenza n. 7300 del 2021, emessa dal Tribunale di Roma in favore di questo studio è stato ribadito il principio e l'indirizzo delle giurisprudenza di legittimità per il quale "l'impegno contrattuale" della pubblica amministrazione, intesa in senso ampio, necessità di forma scritta ad substantiam.
In particolare, nel caso affrontato dallo studio si trattava di un Azienda Sanitaria, che aveva effettuato richieste di proroga al privato, ricevendo anche riscontri espliciti alla prosecuzione dell'attività da parte del privato stesso.
Pur non trattandosi, in questo caso, di una fattispecie in tutto uguale ai precedenti giurisprudenziali di legittimità, che riguardano, per lo più, continuazione di servizi e attività per fatti concludenti o per implicito, privi, quindi, di richieste di prosecuzione da parte dell'ente pubblico, con riscontro esplicito, il Tribunale di Roma ha, comunque, ritenuto carente il requisito della "contestualità" su un unico documento contrattuale dei rapporti fra le parti.
Si legge, infatti, in sentenza "la pubblica amministrazione non può, anche quando agisca ed il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio non potendo darsi rilievo a comportamenti taciti, né a manifestazioni di volontà altrimenti date, essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, sia nell’interesse del cittadino che della stessa pubblica amministrazione, in applicazione dell’art. 97 della Costituzione (tra le tante Cass. civ., Sez. I, 26/10/2007, n. 22537; App. Palermo, Sez. I, 30/09/2013; App. L'Aquila, 24/11/2012; Cons. Stato, Sez. V, 20/04/2012, n. 2317).
In particolare, è stato ulteriormente chiarito che: “In tema di attività jure privatorum della Pubblica Amministrazione vige il principio secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo d’identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell’autorità tutoria. Ciò comporta non solo l’esclusione della possibilità di desumere l’intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà' implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto".
Il requisito della forma scritta, inoltre, ed è questo il punto, richiede anche la contestualità in unico atto delle dichiarazioni dei contraenti, atteso che la forma scritta “ad substantiam” deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento recante la sottoscrizione di entrambe le parti “essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale pur se non sottoscritto contemporaneamente” (Cass. civ. Sez. II Ord., 31/10/2018, n. 27910. Cosi anche Cass. civ. Sez. I Sent., 04/11/2013, n. 24679 e Cass. civ. Sez. I, 26/01/2007, n. 1752).
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