Onere della prova nel danno da vaccinazione obbligatoria.

In materia di danni da vaccinazione  obbligatoria, la Cassazione, con la sentenza n. 24959/2017, ha precisato che grava  sull'interessato l' onere di provare l'effettuazione della  somministrazione vaccinale, il  verificarsi del danno alla salute e il  nesso  causale tra la prima e il  secondo, da valutarsi secondo  un  criterio di ragionevole probabilità  scientifica.Così, nella fattispecie,  a  fronte di una sentenza di merito  che  aveva prestato adesione alle  conclusioni  del  c.t.u., secondo  il  quale tra la sindrome autistica  e  le  vaccinazioni  obbligatorie esiste una  mera possibilità di correlazione  eziologica,  ma non un rilevante  grado di probabilità  scientifica,  la  S.C. ha dichiarato inammissibile  il  ricorso per avere il ricorrente  contestato  le  conclusioni  del  consulente  senza evidenziarne  una  palese  devianza  dalle  nozioni  correnti  della  scienza medica, ma  esprimendo un  mero dissenso  diagnostico, tradottosi in una non  consentita  critica  del  convincimento del giudice.

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