Contratti finanziari: basta la firma del solo investitore e la prova della consegna di copia del contratto. Sezioni Unite Cass. 898/2018
Il requisito della forma scritta del contratto-quadro, relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 58/98, ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, é soddisfatto dalla sola sottoscrizione dell'investitore non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui comportamento ben si può presumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
La Cassazione stabilisce tale principio di diritto nell'ambito della richiesta di declaratoria di nullità di due operazioni ad opera degli investitori ricorrenti per l'addotta mancanza di un valido contratto-quadro alla luce del d.lgs. 58/98, applicabile ratione temporis alle operazioni contestate.
La Suprema Corte, nel ribadire che, nel caso di specie, il contratto presentava la sottoscrizione del solo cliente con la dichiarazione prestampata "un esemplare del presente contratto ci viene rilasciato debitamente sottoscritto per accettazione dai soggetti abilitati a rappresentarvi", sottolinea che l'art. 23 T.U.F. prevede la redazione per iscritto del contratto di investimento e la consegna di un esemplare dello stesso alla parte, che è l'unica che può farne valere la nullità in giudizio.
Si tratta di una nullità a tutela dell'investitore per assicurare allo stesso la piena indicazione dei servizi specifici forniti, della durata e modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario.
Conseguentemente, la Suprema Corte ribadisce che il requisito della forma ex art. 1325, n. 4, c.c. va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti sopra esemplificativamente indicati.
La Corte, inoltre, sottolinea la mancanza un solido fondamento nella normativa di riferimento, sembrando una sorta di giustificazione a posteriori della nullità, in un'ottica esasperatamente sanzionatoria, della ricostruzione di autorevole dottrina secondo la quale la normativa in oggetto sarebbe intesa non solo alla tutela del cliente, ma risponderebbe anche all'esigenza di garantire una buona organizzazione interna della banca, da ciò conseguendo la nullità del contratto-quadro ove privo della sottoscrizione del delegato dell'istituto di credito.
Prosegue la Corte con un richiamo all'interprete secondo il quale"ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa, come tale intesa a proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l'interesse particolare, l'interprete deve essere attento a circoscrivere l'ambito della tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero coinvolto l'interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche."
Conclusivamente, la Suprema Corte a Sezioni Unite, in materia di contratti di finanziamento, afferma il seguente principio di diritto:
«Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti».
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