Conciliazioni e transazioni davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro.
La direzione provinciale del lavoro svolge ancora un'importante funzionale conciliativa delle controversie in materia di lavoro. Tale aspetto risulta di rilievo, stante il dettato dell'articolo 2113 codice civile che prevede che le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 c.p.c., non sono valide salvo che la conciliazione avvenga in determinate forme. Le forme previste e ammesse dal codice sono: - In sede giudiziale innanzi al giudice di fronte al quale è stato instaurato il giudizio ex art. 185, 410, 411 cpc - Nelle sedi sindacali ex art. 412- ter c.p.c. previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla presunzione che la presenza del sindacato possa costituire garanz...