Il Ministero della Giustizia, non avendo null'altro di più importante di cui occuparsi al momento, ha emanato lo schema di decreto concernente il regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247: l 'avvocato dovrà dimostrare, a pena di cancellazione dall'albo, di essere titolare di partita IVA, di avere in uso un locale o un'utenza telefonica per l'esercizio della professione, di aver trattato almeno cinque affari all'anno, di avere una PEC del consiglio dell'Ordine, di aver adempiuto all'obbligo di formazione continua, di avere una polizza assicurativa per la professione e di aver corrisposto i contributi al Consiglio e alla Cassa di Previdenza. Ulteriore misura per uccidere i giovani avvocati per cui è prevista una deroga nei soli primi cinque anni di iscrizione all'albo. Secondo lo schema, la professione forense è esercitata in ...