Notifiche atti giudiziari a mezzo posta da parte degli avvocati. La CAN e la CAD.

Per la notifica a mezzo del servizio postale di atti in materia civile, amministrativa e penale secondo quanto previsto dalla legge n. 890, del 20 novembre 1982 e successive modifiche e integrazioni (legge n.80 del 2005 e legge n.31 del 2008) da parte dell'avvocato si specifica operativamente che:

- gli atti notificati tramite posta sono spediti in raccomandata con avviso di ricevimento anch’esso raccomandato, con consegna esclusivamente al destinatario o a un suo delegato.
- in assenza del destinatario o di un suo delegato é previsto il ritiro presso l’ufficio indicato nell’avviso di giacenza;
- in caso di mancata consegna dell’atto al domicilio del destinatario, viene inviata al destinatario la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), in raccomandata con AR prioritario (AR CAD), per avvertirlo della giacenza dell’atto presso l’ufficio indicato sull’avviso di giacenza.
- in caso di consegna dell’atto non effettuata personalmente al destinatario, viene inviata una comunicazione di avvenuta notifica (CAN) in raccomandata al destinatario per avvertirlo della notifica effettuata.

In caso di invio di CAN e CAD, la tassazione ulteriore (€4,00 per la CAN) (€ 4,80 per la CAD) viene posta a carico del mittente notificatore al momento della ricezione della cartolina di ritorno della notifica stessa.

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