Libera Professione non in Libero Stato
Il Ministero della Giustizia, non avendo null'altro di più importante di cui occuparsi al momento, ha emanato lo schema di decreto concernente il regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247: l'avvocato dovrà dimostrare, a pena di cancellazione dall'albo, di essere titolare di partita IVA, di avere in uso un locale o un'utenza telefonica per l'esercizio della professione, di aver trattato almeno cinque affari all'anno, di avere una PEC del consiglio dell'Ordine, di aver adempiuto all'obbligo di formazione continua, di avere una polizza assicurativa per la professione e di aver corrisposto i contributi al Consiglio e alla Cassa di Previdenza.
Ulteriore misura per uccidere i giovani avvocati per cui è prevista una deroga nei soli primi cinque anni di iscrizione all'albo.
Secondo lo schema, la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
a) è titolare di una partita IVA attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge;
g) ha corrisposto i contributi annuali dovuti al consiglio dell’ordine;
h) ha corrisposto i contribuiti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.
Tali requisiti - specifica il decreto – dovranno ricorrere congiuntamente.
Quando il consiglio dell’ordine circondariale accerta la mancanza dei suddetti requisiti, il consiglio dell’ordine circondariale dispone, con delibera, la cancellazione dall’albo, previo invito all’avvocato interessato a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.
Ma questa professione non era Libera?
Al Consiglio Nazionale Forense il parere in merito.
C'è speranza?
qui sotto lo schema di decreto.
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